Tar Lazio – Decreto n. 4358 del 24-11-2011

Concorso dirigenti scolastici: il Tar Lazio non concede le misure cautelari provvisorie.

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N. 04358/2011 REG.PROV.CAU.

N. 09116/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9116 del 2011, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L’Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

nei confronti di

[omissis];

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento avente ad oggetto: “mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici”

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 codice procedura amministrativa;

Considerato che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della prima Camera di Consiglio utile;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda di concessione di misure cautelari provvisorie e fissa per l’esame in sede collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2011.

Il Presidente
Evasio Speranza

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)