Deve escludersi che le supplenze precarie conferite (e sostanzialmente necessarie per la mera sopravvivenza) possano essere ritenute ostative al riconoscimento di un diritto previsto dal legislatore per agevolare la sistemazione definitiva di determinate categorie di lavoratori e condizionato – sostanzialmente – alla loro non previa titolarità di una situazione di lavoro anche minimamente contraddistinta da caratteri di stabilità.
***
N. 00668/2007 REG.SEN.
N. 00396/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 396 del 2007, proposto da:
xxx, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Mussato, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Udine, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
nei confronti di
…., …., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria insegnanti Scuola Materna della Provincia di Udine dd. 26.7.2007 (terza fascia) nella posizione riguardante la ricorrente e ricostruzione graduatoria medesima, con riconoscimento alla ricorrente della riserva per invalidi..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/09/2007 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente si grava nei confronti della graduatoria definitiva aggiornata in epigrafe, che non le riconosce il diritto alla riserva di cui alla l. 68/89 in relazione al titolo di invalidità da lei posseduto perché ritenuta non disoccupata alla data di presentazione della domanda ( 19-4-2007). La ricorrente assume invece che, avendo in corso a tale data una mera supplenza temporanea, conferitale dapprima per il periodo 18.9.2006 – 26.10.2006 e poi di volta in volta prorogatale con la clausola che la data di scadenza ogni volta indicata era meramente indicativa perché l’incarico poteva immediatamente risolversi nel caso di rientro anticipato della titolare, si tratterebbe di posizione di lavoro del tutto precaria e quindi non tale da poter essere ritenuta esclusiva dello stato di disoccupazione.
Il Collegio condivide al riguardo le argomentazioni della ricorrente che, oltre che alla recente sentenza del TAR Lazio, sez. Latina, n. 613 del 15.9.2006, si riallacciano ad una costante giurisprudenza ( C.S., V, 22.6.1991, n. 968; T.A.R. Lazio, Latina, 6.12.1989 n. 1013; C.S., IV, 2.9.1987, n. 509; T.A.R. Emilia Romagna, 17.6.1983, n. 310; C.S, VI, 29.3.1983, n. 157) formatasi all’epoca in cui, prima dell’entrata in vigore dell’art. 16 della legge 68/1999, lo stato di disoccupazione veniva richiesto sia al momento della presentazione della domanda che a quello dell’assunzione. Invero non si vede ragione per dissentire, adesso che il legislatore ha modificato la normativa proprio nell’ottica di agevolare maggiormente la sistemazione stabile degli aventi diritto alla riserva, dalle argomentazioni con cui, all’epoca della vigenza di una normativa più penalizzante , si era giunti pacificamente ad escludere che il conferimento di supplenze precarie (e sostanzialmente necessarie per la mera sopravvivenza) potessero essere ritenute ostative al riconoscimento di un diritto previsto dal legislatore per agevolare la sistemazione definitiva di determinate categorie di lavoratori e condizionato – sostanzialmente – alla loro non previa titolarità di una situazione di lavoro anche minimamente contraddistinta da caratteri di stabilità.
Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000, per la manifesta fondatezza.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria impugnata in parte qua e cioè nella posizione riguardante la ricorrente con ricostruzione della stessa e riconoscimento alla ricorrente della riserva per invalidità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26/09/2007 con l’intervento dei signori:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2007