Concorsi: le dichiarazioni non veritiere non determinano automaticamente l’esclusione.
E’ quanto affermato dal Tar Emilia Romagna – sez. Bologna con la sentenza n. 3404 del 30.12.2009.
Il ricorrente aveva partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria” dell’Università di Bologna, asserendo di aver conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico.
In realtà, il candidato era stato bocciato all’esame con votazione di 56/60, ma aveva impugnato il giudizio negativo, ottenendo -nelle more- la ripetizione dell’esame e il successivo diploma di maturità.
L’Università, pur prendendo atto del superamento delle prove di ammissione, aveva però negato l’immatricolazione al corso di laurea, per carenza del titolo di studio all’atto dell’ammissione alla procedura per l’iscrizione al corso di laurea e disposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito, in quanto originata da una dichiarazione non veritiera contenuta nella domanda, con cui era stato attestato il possesso del titolo di studio con il punteggio di 60/100.
Il tribunale amministrativo, pur essendo incontestabile la dichiarazione non veritiera, ha ritenuto che la struttura del modulo d’iscrizione (da compilarsi obbligatoriamente on line) non permetteva di indicare situazioni particolari quali le impugnazioni in corso e, inoltre, che nel caso in specie ricorrevano tempi molto stretti tra l’iscrizione e la data fissata per la prova.
In tale situazione può certamente ravvisarsi l’errore scusabile, per cui, in accoglimento del ricorso, è stata disposta “la definitiva iscrizione del ricorrente, in sovrannumero, al 1° anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Bologna – Anno accademico 2008/2009”.
(Sentenza e Nota inviate dall’Avvocato Francesco Orecchioni)
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N. 03404/2009 REG.SEN.
N. 00042/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 42 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Masi, con domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A;
contro
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
nei confronti di
YYY, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Spinelli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
per l’annullamento del provvedimento prot. 52538 titolo V classe 2 del 23 ottobre 2008 a firma del Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna, con il quale è stata respinta la domanda di immatricolazione del ricorrente al corso di laurea a numero programmato in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2008/2009 (ricorso);
del Decreto Dirigenziale n.11163 del 5 marzo 2009 dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia (motivi aggiunti).
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna e di Alma Mater Studiorum e di YYY;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue:
I. XXX nell’anno scolastico 2007/2008 ha frequentato la V Liceo Scientifico presso il Liceo “….” di Bologna.
Al termine ha sostenuto l’esame di Stato con esito negativo (voto 56/100).
Con ricorso n. 799/2008 ha impugnato il giudizio di non superamento dell’esame avanti a questo TAR, che con sentenza n. 4649/2008, depositata il 10/12/2008, ha annullato il giudizio finale per vizi della valutazione della prova orale e disposto la ripetizione di quest’ultima innanzi ad altra Commissione esaminatrice.
In data 3.2.2009, all’esito della ripetizione della prova orale avvenuta il 28.1.2009, il Dirigente scolastico del Liceo ….. ha certificato il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio relativo all’anno scolastico 2007/2008 (voto 64/100).
Nelle more della decisione del ricorso, XXX aveva presentato domanda di partecipazione alla prova di ammissione per l’accesso all’Università di Bologna, Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2008/2009; in data 04/09/2008 aveva partecipato alla prova di ammissione e si era collocato al 66° posto (in posizione non utile all’immatricolazione essendo 28 i posti disponibili), ma in seguito alla rinuncia di diversi studenti utilmente collocati era stato “recuperato”.
In data 15/11/2008 il ricorrente ha presentato domanda di immatricolazione, cui è stato opposto il diniego oggetto del ricorso all’esame, motivato con la carenza del titolo di studio necessario.
Sono costituiti e resistono al ricorso l’Università di Bologna ed il controinteressato YYY.
In data 5/02/2009 il ricorrente ha chiesto all’Università degli Studi di Bologna di prendere atto del provvedimento di superamento dell’esame di Stato per l’a.s. 2007/2008 e di annullare / revocare il provvedimento di diniego all’immatricolazione.
In assenza di provvedimenti il ricorrente ha notificato alle Amministrazioni resistenti ed al controinteressato un’ istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione del diniego impugnato e l’immatricolazione con riserva al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2008/2009.
Questo Tar, con ordinanza n. 162/09, ha accolto l’istanza e “considerato che, dopo il diniego impugnato, è intervenuta la sentenza n. 4649/2008, con cui questo Tar ha accolto il ricorso proposto avverso il giudizio negativo di maturità ed ha disposto la ripetizione della prova orale dinanzi ad un’altra Commissione esaminatrice; considerato che in data 28 gennaio 2009 il ricorrente ha superato la prova, ed ha così conseguito la maturità scientifica a conclusione del corso di studio relativo all’a.s. 2007/2008; ritenuto che la vicenda debba essere riconsiderata dall’Università alla luce di queste nuove circostanze, e che nelle more debba essere disposta l’immatricolazione con riserva in soprannumero del ricorrente”.
L’Università degli Studi di Bologna con il decreto dirigenziale n. 11163 del 5/03/2009 ha: – a) confermato il rigetto dell’immatricolazione per vizio originario, consistente nella carenza del titolo di studio all’atto dell’ammissione alla procedura per l’iscrizione al corso di laurea; – b) disposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito, in quanto originata da una dichiarazione non veritiera contenuta nella domanda, con cui era stato attestato il possesso del titolo di studio con il punteggio di 60/100.
Il provvedimento è stato, quindi, impugnato dinanzi Codesto Tar con atto di motivi aggiunti con annessa domanda cautelare di sospensione.
Il Tar nell’udienza in Camera di Consiglio dell’8/04/2009, con l’ordinanza n. 254/2009, ha accolto la domanda di sospensione e confermato l’immatricolazione con riserva “considerato che il ricorrente non è stato posto in grado di controdedurre in sede procedimentale”.
All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il provvedimento prot. n. 52538 del 23/10/2008 è stato superato dal successivo provvedimento n. 11163 del 5/03/2009, impugnato con i motivi aggiunti. Il ricorso originario è pertanto improcedibile.
III. Il reiterato diniego dell’Università si fonda sulla mancanza del titolo di studio in capo al ricorrente sia alla data del 6/08/08, all’atto dell’iscrizione alla procedura selettiva, sia al 15/10/08, al momento della scadenza della procedura di immatricolazione.
Tralascia peraltro l’Università di considerare che a tali date il giudizio negativo era sub judice, e che la maturità scientifica conseguita dal ricorrente all’esito della rinnovazione parziale della prova è riferita all’anno scolastico 2007/2008.
La tutela giurisdizionale della situazione soggettiva controversa si realizza in primo luogo con l’effetto retroattivo della sentenza e, ove questo non basti (come nel caso in esame), con la possibilità in capo al ricorrente di conseguire per tempo, attraverso una rinnovazione tempestiva dell’attività amministrativa, l’utilità che non ha conseguito in prima battuta (a nulla rilevando che l’Amministrazione chiamata a valutare il titolo sia diversa da quella che era incorsa nell’illegittimità che ha determinato l’annullamento giurisdizionale ).
In caso di impugnazione del mancato superamento dell’esame di Stato a conclusione di un corso di istruzione secondaria superiore è evidente che l’utilità cui aspira il ricorrente è quella di “non perdere l’anno”, e di proseguire senza una battuta d’arresto il corso di studi; qualora la ripetizione dell’esame si renda necessaria per ripristinare la situazione giuridica lesa, non si vede perché l’esito favorevole debba rimanere fuori dalla fictio juris: diversamente il ricorrente vittorioso si troverebbe a non trarre beneficio alcuno dall’ annullamento giurisdizionale, salvo il risarcimento dei danni.
Il vero errore del ricorrente (e con ciò si passa all’aspetto più delicato legato alla disposta esclusione) è stato quello di non avere chiesto l’ammissione con riserva, in ragione della proposta impugnazione, alle prove selettive per l’accesso all’Università, ma di avere dichiarato nella domanda on line il possesso del diploma di scuola secondaria (che allora non aveva) con il voto (minimo) di 60/100.
E’ indubbio che si tratti di dichiarazione non veritiera; la sanzione espulsiva è stata peraltro disposta senza tener conto del fatto che l’ unica modalità per l’iscrizione alla prova selettiva era quella on line, che il modulo presentava campi a riempimento obbligato e progressivo senza possibilità di indicare situazioni particolari quali le impugnazioni in corso, e che i tempi erano molto stretti (l’iscrizione andava effettuata entro il termine del 22.8.2008 e la prova era fissata per il 4.9.2008).
Ritiene pertanto il collegio che in tale situazione potesse essere riconosciuto l’errore scusabile.
IV. Ciò comporta che il ricorrente – già immatricolato per effetto del provvedimento cautelare di questo Giudice – vada ora (definitivamente) iscritto in soprannumero al 1° anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Bologna – Anno accademico 2008/2009.
La posizione soprannumeraria è giustificata sia dalla necessità di non penalizzare il controinteressato utilmente graduato per cause a lui non imputabili, sia dalla considerazione dell’incidenza non significativa di tale “sforamento” sulla funzione programmatoria del numero chiuso.
L’obiettiva peculiarità della controversia induce il Collegio a compensare integralmente, tra le parti, le spese della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide in ordine al ricorso in premessa:
1. dichiara improcedibile il ricorso originario;
2. accoglie i motivi aggiunti e conseguentemente, annulla il decreto dirigenziale n. 11163 del 5.3.2009;
3. dispone la definitiva iscrizione del ricorrente, in sovrannumero, al 1° anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Bologna – Anno accademico 2008/2009.
4. compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009