Tar Emilia Romagna, Parma – Sentenza n. 266 del 26 luglio 2011

 

La promozione conseguita dall’alunno ammesso alla classe successiva con riserva da parte del giudice amministrativo (in sede cautelare) assorbe il giudizio negativo in precedenza espresso dal Consiglio di classe e determina di conseguenza l’improcedibilità del ricorso avverso l’originario diniego di ammissione, presupponendo la promozione alla classe superiore una valutazione positiva dell’allievo che si fonda su di un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, onde il giudizio favorevole integra una circostanza esterna e sopravvenuta, capace di assorbire gli effetti di quella precedente (non ammissione), perché pienamente satisfattiva dell’interesse sostanziale fatto valere e insuscettibile di automatica caducazione a seguito dell’eventuale ripristino del giudizio di non ammissione oggetto di iniziale impugnativa.

 

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