Intervento di sostegno – competenze della equipe multidisciplinare.
Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale.
La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate.
Alla equipe multidisciplinare spetta il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato. Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati.
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N. 03480/2009 REG.SEN.
N. 07117/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7117 del 2007, proposto da:
…, rappresentato e difeso dall’avv. … con domicilio eletto presso ….. in Napoli, via …; …e ….;
contro
Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Centro Servizi Amministrativi, Scuola Media Statale … di Napoli, rappresentati e difesi dall’avv. ….., con domicilio eletto presso ….. Napoli, Avv.ra dello Stato via Diaz;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
SCUOLA : ASSEGNAZIONE ORE DI SOSTEGNO – PROVV. N.6167 DEL 31.10.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Centro Servizi Amministrativi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Scuola Media Statale … di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06/04/2009 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 7117/2007, … e …, quali genitori esercenti la potestà sulla minore ….., impugnano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. 6167 emesso in data 31.10.2007 dal Dirigente Scolastico p.t. della Scuola Media Statale …. di Napoli.
Esponevano che la minore risultava affetta sin dalla nascita da “….”, che detta patologia veniva accertata con diagnosi di “gravità” dalla Commissione medica dell’Asl Napoli, Distretto sanitario n. 60/62, con conseguente necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla legge n. 104/1992, e che, con il provvedimento impugnato, a fronte di un orario di frequenza di 32 ore settimanali, alla predetta minore era riconosciuto un insegnante di sostegno per sole 21 ore settimanali per l’anno scolastico 2007/2008, all’interno di una classe di circa 21 bambini di età compresa tra gli 11/12 anni.
Tanto premesso, e ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito per effetto della nota pronuncia Cassazione S.S.U.U. 11.01.2007 n. 1144, instava ai fini dell’accertamento e della declaratoria del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza per l’anno scolastico 2007/2008 e per i successivi anni, nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patiti.
A sostegno del ricorso deducevano i seguenti motivi di diritto:
a)Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 comma 2, 34 comma 1, 38 comma 3, e 4 della Cost., violazione e falsa applicazione della Cost. Europea adottata a Roma il 39.10.2007, manifesta illogicità e perplessità dell’azione amministrativa;
b) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della legge n. 104/1992, artt1,3 ed 8 lett. d 12-13, violazione del d.p.r. 8.03.1999 n. 275 con cui è stato adottato il regolamento recante norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15.03.1997 n. 59, eccesso di potere, sviamento, carenza di congrua istruttoria, e motivazione a base del provvedimento adottato;
c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 comma 1 della legge n. 449/1997, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della legge n. 59/1997, violazione art. 32 Cost., eccesso di potere, sviamento, carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato;
d) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 24171990, violazione dell’art. 21 octies comma 2 della legge n. 24171990 introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005, carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato.
L’amministrazione si costituiva per resistere al ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione del 6.04.2009 il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.
1. Parte ricorrente agisce per la declaratoria del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, non solo per l’anno scolastico 2007/2008, ma anche per gli anni successivi, pertanto chiede:
– la condanna dell’amministrazione ad assegnare al minore un insegnante di sostegno nella misura massima consentita per legge o, in ogni caso, a garantire un apporto completo di ore di sostegno, per l’intera giornata scolastica;
– la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
1.1 A sostegno del ricorso sono addotte le seguenti considerazioni.
Il sistema normativo attribuisce un diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito, tutelabile con l’attivazione, in favore degli “alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104”, di percorsi di insegnamento individualizzati attuabili con apposite misure organizzative, nonché utilizzando la “possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi.” (articolo 40, comma 1, della legge del 22 dicembre 1997, n. 449).
A fronte di siffatta configurazione (diritto di natura assoluta) non è quindi ravvisabile l’esistenza di un potere discrezionalmente connotato, dovendo l’amministrazione solo accertare la “effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto del disabile all’insegnante di sostegno e nella misura necessaria per la salvaguardia del suo diritto all’inserimento.” Di qui consegue anche il difetto di motivazione del decreto impugnato che, nel riconoscere al minore un numero inferiore di ore di sostegno, non precisa i presupposti di fatto e di diritto della relativa determinazione.
2. Ciò premesso, l’esame della controversia impone di ricostruire il quadro normativo di riferimento.
2.1 La normativa di riferimento è costituita innanzitutto dalla legge-quadro n. 104/1992 che, all’ art. 12 , nell’intento di garantire pari dignità sociale al soggetto disabile e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo e l’effettiva partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese come sancito dall’art. 3 Cost., riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione del bambino disabile nella scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, ed affida all’integrazione scolastica l’obiettivo di assicurare “lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”
A sua volta, l’art. 40 affida agli enti locali ed alle unità sanitarie locali l’attuazione, nelle rispettive competenze, degli interventi sociali e sanitari in modo tale che sia assicurata la frequenza scolastica al soggetto disabile con la presenza di tre figure specialistiche e precisamente attraverso l’insegnante di sostegno nominato dalle istituzioni scolastiche, l’assistente educativo e/o alla comunicazione ( di pertinenza degli enti locali) , e l’assistente all’igiene (collaboratore scolastico statale).
2. 2 All’individuazione dell’alunno come soggetto disabile provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intendono, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, come sancito dall’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In attuazione della predetta disposizione è stato poi adottato il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 dal quale si desume che:
– per individuare l’alunno come soggetto in situazione di handicap, le Asl “dispongono appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, accertamenti ai quali segue “la redazione di un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap” recante “l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva… nonché la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della medesima” e “l’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato”;
-siffatti accertamenti quindi “sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale” che deve essere trasmessa anche “all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.” (articolo 1, comma 3);
– alle indicate attività “fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato” da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994 (operatori sanitari individuati dalla Asl e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno);
– i soggetti predetti, “in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno.” (articolo 3, comma2).
L’assegnazione di uno o più insegnanti specializzati per le attività di sostegno avviene pertanto al termine di un complesso procedimento che vede, in primo luogo, la formulazione di un progetto predisposto dal Consiglio di classe,valutato dal Gruppo di lavoro d’istituto, quindi trasmesso al Provveditorato agli studi, attuale CSA, successivamente valutato dal Gruppo di Lavoro dell’Handicap Provveditoriale, attualmente interno al CSA, che poi esprime un parere al Provveditore, ossia al Direttore scolastico regionale cui compete la determinazione finale. ( d.m. n. 331/98 , artt 41,44 ).
Gli insegnanti di sostegno, una volta assegnati, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti, come previsto dal comma 6 dell’art. 13 della legge quadro n. 104/1992.
2.3 In presenza di alunni disabili, particolari disposizioni sono poi dettate con riferimento ai criteri di formazione delle classi, posto che il d.m. 3.06.1999 nel sostituire l’art. 10 del D.M. 24.7.98 n. 331 ha stabilito che le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
3.1 Per quanto concerne la dotazione organica degli insegnanti di sostegno, occorre tener presente innanzitutto l’articolo 319 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – successivamente abrogato – il quale recita che “Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.” (comma 1); il successivo comma 2, prevede che “Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni possono essere autorizzate … in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati …”.
3.2 Tale rapporto è stato successivamente modificato dall’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, dopo aver previsto che “è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap …” (comma 1), ha di seguito individuato nel rapporto “di un insegnante di sostegno per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia” il parametro per determinare la “dotazione organica di insegnanti di sostegno”, rimettendo ai decreti ministeriali attuativi l’individuazione dei criteri di ripartizione tra i diversi gradi di scuole, tra le aree disciplinari, nonché l’assegnazione ai singoli istituti (comma 3).
3.3 Successivamente il legislatore è ancora intervenuto in senso correttivo sul detto criterio proporzionale sancendo, all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ” … con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.
E’ poi intervenuta la normativa di cui all’art. 2 comma 414 della legge n. 244/2007 che ha ancorato detto rapporto a parametri diversi nell’ottica della rideterminazione e dell’adeguamento dell’organico di diritto degli insegnati di sostegno, e di evitare la formazione di personale precario.
3.4 Va poi rimarcato, ai fini del presente giudizio, che, in presenza di alunni versanti in situazione di handicap con connotazione di gravità, l’art. 40 comma 1 della legge n. 449/1997, nella sua formulazione originaria, prevedeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato “in deroga” al rapporto docenti alunni ivi fissato.
Detta facoltà è stata abrogata in seguito alle modifiche apportate all’art. 40 cit. dall’art. 2 comma 414 della legge n. 244/2007 motivate dall’esigenza di evitare la formazione di personale precario.
In ogni caso, per gli handicap particolarmente gravi l’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia autorizzata dal Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Allo stesso modo, l’art. 4 del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 stabilisce che “L’autorizzazione all’attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all’articolo 2, comma 2 del presente decreto.” (articolo 4).
3.5 Quanto al profilo inerente il dimensionamento temporale nelle direttive ministeriali (circolare n. 54 del 6 luglio 2004) si sottolinea che la proposta per l’assegnazione delle ore in deroga “è affidata al gruppo di lavoro di cui all’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994” il quale come detto, opera in funzione delle necessità del singolo soggetto. La stessa circolare poi sollecita ad una attenta individuazione del numero degli alunni interessati per valutare “le soluzioni organizzative e l’entità delle risorse professionali disponibili nelle scuole interessate”, il tutto però in coerenza con il chiaro disposto normativo per il quale, l’alunno portare di handicap in situazione di gravità ha diritto alla prestazione nella misura prevista dal predetto gruppo di lavoro, anche attraverso l’attivazione dei posti di sostegno in deroga.
Per altro aspetto ancora sulla questione, specificamente volta ad individuare ed a collocare siffatta prestazione nell’ambito del servizio scolastico, non rilevano le competenze degli enti locali, le cui prestazioni, nel caso disciplinate dalla L.R. 1° febbraio 2005, n. 4, connesse ai servizi pubblici locali (servizi di assistenza; di trasporto eccetera) a provvidenze (borse di studio) e quant’altro, risultano solo funzionalmente preordinate, quindi non direttamente coinvolte nella particolare prestazione di cui si discute relativa all’inserimento scolastico.
4. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, va preliminarmente ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo adito secondo quanto già affermato (Consiglio di Stato, sez. VI 21 marzo 2005, n. 1134) e confermato in materia (ordinanza n. 1144 in data 19 gennaio 2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). Il Collegio non può che convenire sulla proposta connotazione della pretesa attivata, correttamente ricondotta alla sussistenza di un diritto soggettivo. Del che si ha conferma testuale nell’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i quali, rispettivamente “La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite …” con carattere di priorità, per il caso di “situazioni riconosciute in termini di gravità”. A favore di siffatta conclusione depone anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, a partire dalla sentenza 215 dell’8 giugno 1987, adottata proprio in relazione a disposizioni concernenti la tematica dell’integrazione scolastica della persona portatrice di handicap e delle connesse misure organizzative, ha ricostruito in tali termini la situazione in esame e ciò, in relazione alle stesse disposizioni costituzionali invocate da parte ricorrente a sostegno del particolare capo di domanda (sul punto cfr anche Corte costituzionale 16 giugno 2005, n. 233; 8 maggio 2007, n. 158).
5. Ciò posto, ai fini dell’accertamento delle condizioni previste deve rilevarsi che parte ricorrente ha documentato la posizione dell’alunno come persona “diversamente abile con rapporto in deroga per gravità” sicchè deve riconoscersi il diritto del minore alla prestazione richiesta, salva ogni ulteriore specificazione sul dimensionamento temporale.
Ed, infatti, le superiori indicazioni attestano l’esistenza della condizione fondamentale prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, cioè “di un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap” recante “l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva … nonché la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della medesima”.
6. Deve essere ora affrontato il profilo correlato al dimensionamento temporale della prestazione posto che parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, non solo per l’anno scolastico 2007/2008, ma anche per i successivi con conseguente assegnazione al minore di un insegnante di sostegno nella misura massima consentita per legge o, in ogni caso, per l’intera giornata scolastica.
6.1 Con riferimento a tale particolare aspetto deve rilevarsi che nella fattispecie sussiste “una patologia stabilizzata e progressiva” che determina il contenuto e la durata del diritto. In particolare, la patologia e la sua connotazione, accertate nei sensi di cui alla normativa su indicata ai fini della “individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap in condizione di gravità”, implicano l’esistenza di una vicenda costitutiva del diritto alle prestazioni stabilmente acquisito al patrimonio del minore interessato in funzione del suo stato, sempre e comunque spendibile, in quanto studente iscritto e frequentante la classe di riferimento.
Di qui consegue che il diritto alla piena integrazione scolastica dell’istante, quale disabile in condizione di gravità, potrà ritenersi realizzato solo attraverso l’assegnazione da parte della amministrazione scolastica di un insegnante di sostegno “in deroga”, per un monte ore adeguato alla specifica patologia accertata sulla base del dimensionamento temporale determinato dalle autorità competenti, sì da veder garantito il pieno diritto allo studio dell’alunno e il suo completo inserimento nell’ambiente scolastico.
6.2 Al riguardo va chiarito che il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale.
Una siffatta conclusione è da escludersi, innanzitutto, alla luce della normativa vigente che è chiara nello stabilire che l’insegnante di sostegno, una volta assegnato, assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, e partecipa alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri docenti, sicchè è da escludersi che la designazione dell’insegnante di sostegno sia destinata in via esclusiva ad una specifica docenza di un alunno individuato.
Una siffatta conclusione si scontra altresì con la non necessaria coincidenza del monte ore di frequenza settimanale dell’alunno con l’orario-cattedra settimanale del singolo docente, che potrebbe rivelarsi insufficiente a coprire l’intero monte ore di frequenza settimanale specie nei casi in cui l’alunno abbia optato per una frequenza a tempo pieno.
Inoltre, una interpretazione volta a ravvisare un automatismo nell’assegnazione “in deroga” estesa all’intero monte ore di frequenza all’alunno in condizione di handicap con connotazione di gravità tradirebbe lo spirito della normativa volta a favorire in ogni caso la integrazione scolastica degli alunni, e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell’alunno. Tali esigenze necessitano di una valutazione il più possibile individualizzata, laddove la assegnazione dell’insegnante di sostegno “in deroga” deve essere volta a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’apprendimento, e tali difficoltà possono variare da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia oppure anche grazie agli interventi attuati.
L’insegnante di sostegno è una figura professionale deputata principalmente a sopperire alle difficoltà didattiche riscontrate ed accertate nell’alunno disabile nell’area dell’apprendimento per ciò che concerne l’accesso alla istruzione.
La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate e precisamente dell’assistente educativo e/o alla comunicazione e dell’assistente all’igiene.
Dalla ricostruzione normativa, emerge l’importanza del piano educativo individualizzato (P.E.I.) cui spetta il compito di indicare “gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap”.
Si è innanzi precisato che la quantificazione del numero di ore di sostegno attivabili nell’ambito della deroga riconosciuta ex lege è pertanto affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare di cui all’art. 5 comma 2 d.p.r. cit. composta dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e/o ASSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.
Si è anche chiarito che la equipe multidisciplinare di cui all’art. 5 comma 2 del d.p.r. 24.02.1994, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, ha il compito di elaborare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, “ivi compresa la indicazione del numero delle ore di sostegno”.
Alla predetta equipe multidisciplinare spetta pertanto il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato.
Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati. L’art. 6 del d.p.r. 24.02.1994 prevede difatti l’espletamento di verifiche periodiche degli interventi disposti e dell’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap. “con frequenza preferibilmente correlata alla ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale”, oppure, in via straordinaria al di fuori di tali termini, qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà. Tali verifiche sono finalizzate ad accertare che ogni intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale e sono destinate a confluire nel piano educativo individualizzato.
Sicchè, stante la diversa connotazione di ogni singola patologia accertabile e la diversa incidenza sulle capacità di apprendimento anche a livello individuale, stante la dinamicità e suscettibilità di evoluzione e/o involuzione delle patologie accertate ed il possibile mutamento nel tempo delle esigenze individuali dell’alunno considerato, non è possibile accedere alla richiesta di cui al ricorso di determinazione ex ante ” anche per gli anni successivi” del monte ore da assegnare prescindendo dalla professionalità degli organi a ciò deputati e dalle rispettive valutazioni periodiche.
6.3 Va pertanto respinta la richiesta di estensione dell’insegnante di sostegno in deroga all’intero orario di frequenza scolastica per i futuri anni scolastici.
Per l’anno scolastico in corso va evidenziato che con la ordinanza cautelare di accoglimento ai fini del riesame l’amministrazione veniva invitata “a porre in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente compatibilmente con il complesso sistema normativo”. Pertanto dopo la richiesta del GLH di istituto di estensione da 21 a 27 delle ore di sostegno, l’amministrazione scolastica ha assegnato al ricorrente un insegnante di sostegno per un totale di 31 ore. L’amministrazione si è pertanto rideterminata in termini satisfattivi rispetto alla pretesa della ricorrente, attraverso una ri-valutazione della vicenda avvenuta sulla base delle effettive esigenze di parte ricorrente.
7. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno esistenziale per il ritardo nell’assegnazione del sostegno per l’intero orario di frequenza.
7.1 In punto di fatto va rilevato, come chiarito da Consiglio di Stato, sez. VI 16 marzo 2005, n. 1906, va richiamata comunque la necessità dell’accertamento di tutti i presupposti della responsabilità alla stregua di una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito. Più recentemente, il Consiglio di Stato, sez. VI 6 maggio 2008, n. 2015, ha confermato che “… il danno esistenziale – da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento (Cass. Civ. sez. lav. n. 6572/2006; n. 2621/2008; 2729/2008)”. In tale senso poi, sollecitate (da Cassazione Civile, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4712.) a risistemare tutta la tematica implicata dal danno in questione, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972) le quali quanto alla prova del danno hanno ammesso che la stessa possa esser fornita anche per presunzioni semplici, fermo restando l’onere del danneggiato di specificare gli elementi di fatto dai quali assumere l’esistenza e l’entità del danno. Del che non si ha riscontro nel caso sul quale, per tale ultimo profilo, incidono indubbiamente le su richiamate vicende. La domanda va quindi respinta.
8. Il ricorso va accolto solo in parte. Le spese di giudizio possono essere compensate, stante la complessità e la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli – Sezione Ottava – definitivamente pronunciandosi sul ricorso iscritto al. N. 7557/2007, così provvede:
– accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
– respinge la domanda di risarcimento del danno;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 06/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Antonio Ferone, Presidente
Renata Emma Ianigro, Primo Referendario, Estensore
Olindo Di Popolo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2009