La presenza di due soggetti con disabilità rende illegittima la costituzione, a seguito di accorpamento, di un’unica classe che supera il numero massimo di 20 alunni.
L’art. 5, al co. 2, DPR 20 marzo 2009 n. 81, prevede che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni”.
La circostanza che la disposizione richieda il rispetto di questo limite solo “di norma” non può giustificare un incremento fino a 29 alunni e, quindi, di oltre il 40%, avuto anche riguardo al fatto che l’art. 4, co. 1, espressamente consente di “derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento” con il preciso obiettivo – qui chiaramente violato – “di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico”.
Lo stesso MIUR con la circolare n. 21/2011 e da ultimo con la circolare 13 luglio 2011 n. 63 ha ribadito che “Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”.