Ripristino di cattedre di strumento musicale precedentemente soppresse
La sentenza del Tar Calabria – Sentenza n. 676/2014 ha risolto una controversia riguardante la soppressione di vari corsi della disciplina “strumento musicale” in alcune scuole medie inferiori della provincia di Vibo Valentia; su ricorso della FLC – CGIL, dei genitori degli alunni e di alcuni insegnanti (di ruolo e precari) della materia, il Tar ha annullato il provvedimento che aveva soppresso i corsi, facendo un’interessante ricognizione della normativa applicabile.
Il MIUR aveva preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dei genitori degli alunni; il Tar ha respinto l’eccezione, stabilendo che gli alunni (ed i genitori per loro) hanno un interesse diretto ad impugnare tali provvedimenti, in quanto lesivi del loro diritto allo studio.
Riguardo al merito, il Tar Calabria ha accolto integralmente il ricorso dei ricorrenti: l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva soppresso i corsi, prendendo come punto di riferimento l’organico di fatto; il Tar ha dichiarato illegittimo questo modus operandi, perchè invece ogni provvedimento riguardante le cattedre di strumento musicale deve essere fondato sull’organico di diritto (come sostenuto dai ricorrenti), censurando anche il difetto di motivazione del provvedimento annullato, ritenuto “non supportato da idonea giustificazione”.
La sentenza è stata impugnata dal MIUR in appello; la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia presentata dal MIUR è stata però già respinta dal Consiglio di Stato.