Illegittima determinazione dell’organico nella parte in cui non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento della disciplina di strumento musicale.
Considerato che L’Ufficio Scolastico Provinciale non ha adempiuto agli ordini istruttori del Tribunale, e che il Collegio, ai sensi dell’art. 64, c. 4, c.p.a., può desumere argomenti di prova anche dal comportamento processuale delle parti, deve ritenersi sufficientemente provata la deduzione di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione statale ha ingiustificatamente determinato l’organico controverso senza tener conto delle richieste degli alunni per la costituzione di corsi di insegnamento dello strumento musicale.
Ne deriva l’illegittimità, per eccesso di potere, dell’atto determinativo dell’organico, non essendo comprensibili le ragioni per cui l’Amministrazione scolastica ha disatteso le istanze degli studenti e non ha istituito un numero di cattedre di insegnamento di strumento musicale corrispondente alle richieste effettivamente presentate.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina di strumento musicale, non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento della disciplina.
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