Confermata la legittimità dei provvedimenti assunti in tema di dimensionamento della rete scolastica.
Con la Sentenza n. 543/2013 pubblicata l’otto maggio 2013, il TAR Calabria sez. di Catanzaro, in tema di dimensionamento della rete scolastica provinciale, ha avuto modo di riaffermare i seguenti principi:
1) “L’art. 19 co.5 decreto legge n.98/2011 (su cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, respinta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.147/2012) prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
2) “Ipotetici disagi alle famiglie e gli alunni, non allegati nel caso di specie, debbano comunque considerarsi recessivi rispetto alla finalità dell’accorpamento (aggregazione di un’istituzione scolastica sottodimensionata) prevista nelle disposizioni di cui al paragrafo “parametri e criteri lettera l) indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio a.s. 2011-2012-2015-2016”, approvati con deliberazione n. 48 del 04.08.2010″.
3) La disposizione, dunque, non vieta l’accorpamento di istituzioni scolastiche con meno di 400 alunni nei comuni montani, ma prevede che in tali casi l’istituzione non sia idonea ad ottenere un dirigente scolastico a tempo indeterminato”;
“Come precisato da questa Sezione “nessuna soppressione fisica di Scuole o Istituti consegue all’adozione del piano di dimensionamento e che neppure può ipotizzarsi un pregiudizio derivante dalla violazione del principio della continuità didattica (anche prescindendo dal fatto che la continuità didattica non è un valore assoluto rispetto al quale ogni altro interesse pubblico o privato presenta carattere recessivo), sia perché non risulta alcun dato in ordine a eventuali opzioni effettuate dai docenti quanto al transito verso altri Circoli o Istituti, sia perché il valore della continuità didattica (cfr. Tar Firenze, I, n. 1284/2006) si riferisce all’anno scolastico in corso (nel senso che, nei limiti del possibile, va evitata l’interruzione del rapporto in pieno svolgimento tra docente e discente) e non legittima il consolidamento di un’aspettativa degli alunni a conservare nell’anno successivo i vecchi docenti” (TAR Catanzaro, sez. II, 2 dicembre 2010 n. 2953)”.
Da quanto sopra emerge, a parere dello scrivente, la ferma presa di posizione assunta dal TAR Calabria in subiecta materia.