TAR Calabria – Sentenza n. 514 del 19-05-2008

In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti.

La promozione dell’allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l’alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo” e possa “seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico”.

 

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N.514 REG.DEC.
N.1432/98 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
Sede di Catanzaro – Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G. n. 1432 del 1998, proposto da Xxx Xxx e Xxx Xxx, nelle qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Xxx Xxx, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Candiano del Foro di Rossano, con domicilio eletto presso lo studio legale Sacchi, in Catanzaro, via Jannoni, n. 43;
contro
-Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica;
-Provveditorato Agli Studi di Cosenza, in persona del Provveditore in carica;
-Scuola Media Statale … in persona del Preside in carica;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici domiciliano ex lege;
per l’annullamento
-del provvedimento del 10.6.1998 del Preside della Scuola Media Statale …, con cui il figlio dei ricorrenti non è stato ammesso all’esame di licenza;
-di ogni altro atto preordinato e connesso, e, in particolare, della scheda personale dello studente, di quelle relative alle singole materie di insegnamento, del verbale del Consiglio di Classe n. 9 del 10.6.1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Constatata la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare di accoglimento di questa Sezione n. 759 depositata il giorno 23/07/1998;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2008, il cons. Concetta Anastasi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da relativo verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 29.6.1998 e depositato il 1.7.1998, i ricorrenti premettevano che il loro figlio minore, dopo aver frequentato, nell’anno scolastico 1997/98, la classe III della Scuola Media Statale …, inopinatamente non veniva ammesso all’esame di licenza, con atto del Capo d’Istituto del 10.6.1998, riportato sulla scheda personale, vista la valutazione ed il giudizio finale deliberati dal Consiglio di Classe.
A sostegno del proprio ricorso, deducevano:
-eccesso di potere. Carente, illogica e contraddittoria motivazione. Contrasto con i criteri predeterminati. Violazione di legge. Violazione legge 4.8.1977 n. 517, art. 7 e 9 . Violazione della circolare ministeriale n. 491 del 8.7.1996;
La delibera di non ammissione adottata dal Consiglio di Classe sarebbe viziata da insanabile carenza di motivazione ed illogicità e, inoltre, il figlio dei ricorrenti sarebbe stato esaminato, in sede di scrutinio, congiuntamente ad altro alunno, laddove le singole posizioni sarebbero dovute essere oggetto di separata ed autonoma valutazione nonché di distinta determinazione finale.
Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto formale depositato in data 22.7.1998, si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al presente ricorso.
Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 759, depositata il giorno 23/07/1998, accoglieva la domanda di sospensione dell’impugnato provvedimento.
Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2008, il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

I ricorrenti, partendo dalla considerazione che, nella scuola dell’obbligo, la promozione è la regola e la non ammissione alla classe successiva l’eccezione -che va congruamente motivata- prendono in esame i singoli giudizi espressi, avuto riguardo sia al profitto raggiunto che al processo di formazione e sviluppo della personalità dell’alunno in rapporto alla partecipazione della vita della scuola, per dedurre l’inesistenza di lacune così gravi da giustificare la bocciatura, comunque compensate dal progressivo impegno dispiegato dall’allievo nel corso dell’anno.

Deducono che, poiché nel verbale del Consiglio di Classe del 4.2.1998 n. 5, relativo agli scrutini quadrimestrali, non risulterebbero cenni in relazione a particolari situazioni di difficoltà dell’alunno e, inoltre, nelle schede elaborate per ogni singola materia, non vi sarebbe riportato nulla nel secondo riquadro, riservato a eventuali obiettivi individualizzanti, il provvedimento finale e quelli immediatamente presupposti si porrebbero in stridente contrasto con l’attestata situazione iniziale, con i singoli giudizi per disciplina e con la votazione sul livello globale di maturazione del I° quadrimestre.

La delibera di non ammissione adottata dal Consiglio di Classe sarebbe viziata da insanabile carenza di motivazione ed illogicità, anche perché il figlio dei ricorrenti sarebbe stato esaminato congiuntamente ad altro alunno, mentre le singole posizioni sarebbero dovute essere oggetto di separata ed autonoma valutazione nonché di distinta determinazione finale.

Infine, l’invito riportato ad “una serena e ponderata discussione” sarebbe significativo del clima poco sereno in cui le valutazioni si sarebbero svolte, con conseguente marginalizzazione dei docenti che avrebbero espresso giudizi positivi.

Va premesso che, nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice amministrativo deve tendere ad accertare se siano state rispettate le regole formali del procedimento e se coloro che hanno espresso il giudizio hanno valutato tutti i dati obiettivi secondo le indicazioni fornite dalla disciplina applicabile, poiché, oltre tale limite, si apre un’area esclusivamente interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo disciplinata da norme di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità (conf.: Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4154).

Spetta, infatti, esclusivamente al Consiglio di classe giudicare se le lacune di un alunno siano tali da dover essere ritenute molto gravi, al punto da costituire un serio impedimento per la prosecuzione degli studi.

Invero, la valutazione del predetto organo costituisce l’espressione di un giudizio, frutto di un apprezzamento discrezionale, di carattere tecnico-didattico, sulla preparazione degli alunni stessi, non sindacabile se non in presenza di evidenti illogicità (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 213; TAR Sicilia, Palermo, 25 ottobre 1997, n. 1658 e TAR Liguria 14 febbraio 1997, n. 34).

L’art. 193, comma I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico), recita: “La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline”.

Di conseguenza, le ragioni della non ammissione possono normalmente desumersi dai verbali del consiglio di classe, integrati dalla documentazione ufficiale (registri e pagelle), da cui risultano l’intero svolgersi dell’anno scolastico nonché i profitti e la condotta degli allievi.

Invero, la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa, ossia richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova, ancorché racchiusi in un atto scritto che abbia una funzione diversa da quella documentante ovvero da presunzioni ed indizi” (conf.: Cons. Stato, Sez. VI°, 18/12/92 n°1113).

Pertanto, ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento.

Ciò, anche perché ciascun allievo percorre un proprio iter, soggetto a valutazione finale complessiva, e, quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti.

Nel caso di specie, però, risulta comprovato che il figlio dei ricorrenti è stato esaminato congiuntamente ad altro alunno (verbale allegato del 20.6.1998), laddove le singole posizioni sarebbero dovute essere oggetto di separata ed autonoma valutazione nonché di distinta determinazione finale.

Anche per quanto riguarda il giudizio sulle insufficienze riportate dall’alunno, l’impugnato verbale si presenta lacunoso e contiene un giudizio piuttosto generico ed apodittico sulla gravità ed incidenza delle carenze formative riscontrate, oltre che sulla possibilità dell’alunno “di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell’anno scolastico successivo, e se lo stesso abbia la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico” (art.1 Ordinanza Ministeriale n. 330 – prot. 8220/B1A del 27 maggio 1997).

Pertanto, la censura va accolta, precisando, peraltro, che il dovere di motivare gravante sul Consiglio di Classe non implica la promozione dell’allievo, che deve, pur sempre, discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l’alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo” e possa “seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico”.

Pertanto, il ricorso si appalesa fondato e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

 

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 7.3.2008, con l’intervento dei signori magistrati:
Guido Romano Presidente
Concetta Anastasi Giudice Rel. Est.
Pierina Biancofiore Giudice