Tar Calabria – Decreto del 02.12.09

Alunno disabile – assegnazione di ore inferiori a quelle richieste – illegittimità.

 

***

 

N. 00911/2009 REG.DEC.

N. 01387/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2009, proposto da:
xxx, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore N. 114;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;

nei confronti di …. di Castrovillari;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento dell’USP di Cosenza, comunicato dal Dirigente scolastico con certificazione prot. n. 8174 del 30/10/2009, con il quale veniva comunicata l’assegnazione all’alunna ricorrente di n° 9 ore per il sostegno di Area Umanistica AD02 in luogo delle 18 richieste dall’organo competente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da adeguati elementi di “fumus boni iuris”;

Ritenuto pertanto ravvisarsi quella “estrema gravità ed urgenza, richiesta quale presupposto della tutela cautelare anticipata”;

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza del decreto presidenziale cautelare ex art. 3 legge 205/2000;

Fissa la Camera di Consiglio del 14 gennaio 2010 per la discussione della domanda cautelare ;

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 02/12/2009.

Il Presidente
Vincenzo Fiorentino

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 02/12/2009