Tar Basilicata – Sentenza n. 105 del 28 febbraio 2013

Il rimborso del contributo unificato è comunque dovuto alla parte vittoriosa, a prescindere da come il giudice disponga in ordine alle spese di giudizio.

 

L’art. 13, comma 6 bis, DPR n. 115/2002 va interpretato nel senso che il rimborso del Contributo Unificato va corrisposto al ricorrente ogni volta che questi risulti vittorioso ed è comunque dovuto a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall’accoglimento del ricorso.

Pertanto, anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente soccombente va condannata al pagamento del Contributo Unificato, versato dalla parte ricorrente, in quanto uno dei motivi più frequenti di compensazione delle spese di giudizio è proprio l’accoglimento parziale del ricorso.

(Dal sito Gildapotenza.it)

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