Precedenza ex art 33 comma 5 L. 104/92 nella mobilità interprovinciale
(Avv. Sergio Algieri)
Tribunale di Castrovillari – Decreto del 08.07.2020
(Avv. Sergio Algieri)
Tribunale di Castrovillari – Decreto del 08.07.2020
L’abbandono di una supplenza per accettarne un’altra comporta il depennamento da tutte le graduatorie d’istituto.
Altra sentenza di risarcimento, con oltre 13.000,00 euro, del Tribunale di Castrovillari a collaboratrice scolastica precaria del SAB che non si era vista attribuire la precedenza per le supplenze brevi nelle graduatorie di 2^ fascia.
Risarcita con oltre 13.000,00 euro, dal Tribunale di Castrovillari, collaboratrice scolastica precaria del SAB che non si era vista attribuire la precedenza per le supplenze nelle graduatorie d’istituto di 2^ fascia.
Il Tribunale di Castrovillari condanna l’ATP di Cosenza a risarcire un collaboratore scolastico con 13.029,26 euro più interessi e 1.500,00 euro di spese legali per il danno subito a seguito di mancato inserimento, per tempo, nelle graduatorie ad esaurimento di II fascia ATA e con diritto a precedenza per le supplenze brevi. Soddisfatto il SAB che ha patrocinato il contenzioso.
Ennesima condanna da parte del Tribunale di Castrovillari per l’ATP di Cosenza che dovrà pagare altri 600,00 euro di spese oltre iva e cpa per comportamento antisindacale in materia di inamovibilità delle RSU del sindacato SAB.