TAR Lazio – Sentenza n. 3291 del 03-03-2010
(Il TAR Lazio respinge il ricorso avverso la riforma Gelmini).
(Il TAR Lazio respinge il ricorso avverso la riforma Gelmini).
Legge n. 167/2009 (c.d. salvaprecari) – questione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza – trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
(Graduatorie permanenti – procedimento di formazione – giurisdizione del giudice ordinario).
(Servizio militare di leva – non in costanza di nomina – valutabilità).
(Influenza pandemica da virus A/H1N1V – garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi delle classi – obbligo di rispetto da parte dell’amministrazione – sussistenza).
(Abilitazioni SSIS – punteggio ulteriore – fondamento legislativo – Titoli abilitativi diversi – estensione del punteggio aggiuntivo – illegittimità).
(Riduzione ore di sostegno – illegittimità – diritto al risarcimento del danno – sussistenza).
(Esecuzione ordinanza di inserimento “a pettine” nelle graduatorie provinciali).
(Art. 64 commi 3 e 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – legittimità costituzionale; Circolare n. 4/2008 – legittimità; Circolare n. 38/2008 – richiesta chiarimenti all’amministrazione).
La circolare n. 16 del febbraio 2009 nell’imporre il divieto assoluto di modificazione dei libri di testo nel quinquennio introduce criteri restrittivi nelle operazioni di scelta dei libri di testo, travalicando la potestà di istruzione del Ministero e mancando di rispettare, sotto tale profilo, la normazione sovraordinata.
(Richiesta chiarimenti all’amministrazione sullo schema di decreto ministeriale trasmesso con la circolare n. 38 prot. n. 894 del 2 aprile 2009 relativo alla determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2009/2010).
O.M. 26/07 e 30/08 (Istruzioni e Modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato) – credito formativo e religione cattolica – violazione del principio del pluralismo – discriminazione di carattere religioso – violazione della la lettera c) dell’articolo 9 della legge 121 del 1985 (recante applicazione del concordato del 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede) – sussistenza.
(Annullamento contratto a t.i. – omessa considerazione dell’interesse pubblico – difetto di motivazione – sussiste).
(Con riferimento alle nuove graduatorie a esaurimento non appare conforme alla normativa primaria di riferimento la determinazione dell’amministrazione scolastica di consentire il trasferimento dei docenti che intendano spostarsi ad altra provincia, alla condizione di un loro collocamento “in coda a tutte le fasce”).
(In sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti è possibile procedere allo spostamento dei 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria a un’altra).