Tar Campania – Sentenza n. 1029 del 02-02-2010
(Accesso agli atti – informazioni di carattere sanitario – tutela alla riservatezza in contrapposizione al mero interesse all’assegnazione ad una sede di lavoro – prevalenza).
(Accesso agli atti – informazioni di carattere sanitario – tutela alla riservatezza in contrapposizione al mero interesse all’assegnazione ad una sede di lavoro – prevalenza).
(Cancellazione dalla graduatoria – mancata comunicazione – irrilevanza – comportamento inadempiente del privato – violazione dei principi in materia di atti di ritiro, di affidamento e buona fede – insussistenza).
(Esame di stato – mancata attribuzione del punteggio integrativo – contraddittorietà della motivazione e mancata predeterminazione dei parametri – illegittimità).
(Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. – La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate. – Alla equipe multidisciplinare spetta il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato. Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati.
(Viaggio di istruzione – attività di pertinenza della scuola – Trattativa privata – predeterminazione dei criteri di valutazione – vincolatività).