Comunicato stampa Sindacato SAB del 13-02-11
Il TAR Calabria ordina all’ATP di Cosenza di integrare le ore di sostegno ad alunno disabile scuola primaria. Soddisfazione del sindacato SAB che ha patrocinato gratuitamente il contenzioso.
Il TAR Calabria ordina all’ATP di Cosenza di integrare le ore di sostegno ad alunno disabile scuola primaria. Soddisfazione del sindacato SAB che ha patrocinato gratuitamente il contenzioso.
Organico di diritto strumento musicale nella scuola media. Sentenza breve TAR Calabria sulla costituzione dei posti con 18 ore anziché 12.
(Strumento musicale – riduzione da 18 a 12 delle ore di insegnamento – illegittimità).
(Istituto paritario – assenteismo diffuso degli alunni – docenti non abilitati – revoca della parità scolastica – legittimità – sussiste).
(Alunno disabile – assegnazione di ore inferiori a quelle richieste – illegittimità).
(In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola, è legittima una valutazione di sufficienza in condotta da parte dell’Autorità scolastica relativamente al suo autore, laddove l’episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità scolastica medesima).
Sono illegittimi i provvedimenti amministrativi che immotivatamente non attribuiscono al soggetto disabile il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l’a.s. 2008/2009. Invero il diritto allo studio, coniugato nel caso specifico con il diritto alla salute, si pone come un sicuro precetto per il legislatore il quale non può unilateralmente imporne limitazioni. D’altra parte l’art. 2, commi 413 e 414 della L. Fin. n. 244 del 2007 consente all’amministrazione la valutazione delle “effettive esigenze” in base alle quali, caso per caso, può essere stabilito anche il rapporto 1/1 in deroga a quello dalla norma previsto di 1/2, e non giustifica l’interpretazione e l’applicazione rigide che l’amministrazione scolastica opera.
In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti. La promozione dell’allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l’alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo” e possa “seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico”.