Tar Calabria – Sentenza n. 629 del 07-10-2009

(In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola, è legittima una valutazione di sufficienza in condotta da parte dell’Autorità scolastica relativamente al suo autore, laddove l’episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità scolastica medesima).

Tar Calabria – Sentenza n. 998 del 23-09-2009

Sono illegittimi i provvedimenti amministrativi che immotivatamente non attribuiscono al soggetto disabile il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l’a.s. 2008/2009. Invero il diritto allo studio, coniugato nel caso specifico con il diritto alla salute, si pone come un sicuro precetto per il legislatore il quale non può unilateralmente imporne limitazioni. D’altra parte l’art. 2, commi 413 e 414 della L. Fin. n. 244 del 2007 consente all’amministrazione la valutazione delle “effettive esigenze” in base alle quali, caso per caso, può essere stabilito anche il rapporto 1/1 in deroga a quello dalla norma previsto di 1/2, e non giustifica l’interpretazione e l’applicazione rigide che l’amministrazione scolastica opera.

TAR Calabria – Sentenza n. 514 del 19-05-2008

In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti. La promozione dell’allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l’alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo” e possa “seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico”.