Tar Lazio – Sentenza n. 1556 del 18-02-2011
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Conferimento dell’incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica e sportiva – giurisdizione del Giudice ordinario).
(Graduatorie permanenti – procedimento di formazione – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie di III fascia – potere dell’amministrazione di valutazione discrezionale dei titoli – interesse legittimo dei concorrenti – giurisdizione del giudice amministrativo).
(In materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Tale impostazione è confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; e “la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”, ai sensi del disposto dell’art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Nota dell’Avv. Luigi Giuseppe Papaleo
(Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie sull’esercizio del potere di autotutela – L’attività lavorativa degli L.S.U. non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – In caso di annullamento d’ufficio di un illegittimo provvedimento di inclusione nelle graduatorie non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela.).
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – Art. 63 – Controversie relative ai rapporti di lavoro.