Corte di Cassazione – Sentenza n. 17511 del 27-07-10
(Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione).
(Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione).
(Danno arrecato dall’allievo a se stesso – addetti al servizio scolastico – obbligo di vigilanza – sussistenza – responsabilità contrattuale).
(Danno cagionato dall’alunno a se stesso – responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante – natura contrattuale – conseguenze sull’onere della prova).
(Assenza del lavoratore in malattia durante la visita di controllo – esigenze di solidarietà e di vicinanza familiare – giustificato motivo – sussistenza).
(Diritto del genitore lavoratore ad usufruire di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascuno dei due figli con handicap grave – sussistenza).
(Registro del professore – false attestazioni di presenze – falso in atto pubblico – sussistenza).
Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non è attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
Per superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale).
Nel procedimento per condotta antisindacale soggetto destinatario della norma non può essere che la Pubblica Amministrazione intesa impersonalmente e non il singolo dirigente o funzionario autore della condotta contestata. – Ai dirigenti scolastici non è attribuito il potere di promuovere e resistere alle liti.
(Il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede o al non trasferimento per assistere l’handicappato non è illimitato).
(Quando l’amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente).
(Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l’utilizzazione delle graduatorie permanenti (inserimento, collocazione, assunzione)).
Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.
(Nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato).
(Competente ad irrogare il licenziamento del dipendente in servizio presso l’istituzione è il dirigente dell’istituto scolastico).