Corte Costituzionale – Sentenza n. 41 del 09-02-11
(Graduatorie ad esaurimento – Divieto di inserimento a pettine: illegittimità costituzionale).
(Graduatorie ad esaurimento – Divieto di inserimento a pettine: illegittimità costituzionale).
(Questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del c.d. “collegato lavoro”).
(Divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato. Nullità dell’illegittima apposizione del termine e conseguente conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato).
(Docenti di scuola di istruzione secondaria – incompatibilità all’esercizio della professione forense – controversie in cui sia parte l’Amministrazione scolastica di appartenenza – non sussiste).
(Scatti anzianità precari – ancora una pronuncia della Corte Europea)
(Alla Corte Costituzionale l’art. 32 del Collegato lavoro).
(Lesione ad un alunno e responsabilità nell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico).
(L’attività di docente della scuola elementare statale è compatibile con l’esercizio della professione forense).
(Sussiste un interesse legittimo – come tale meritevole di tutela giuridica- alla scelta, all’interno della medesima istituzione scolastica, del plesso presso il quale iscrivere il proprio figlio – E’ sempre necessario, in caso di provvedimento adottato in autotutela, il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale, con la notifica della comunicazione di avvio del procedimento a tutti gli interessati).
(Valutabile il servizio prestato alle materne nelle scuole superiori).
(Delibera di non ammissione alla classe successiva – inserimento nel giudizio finale del voto in discipline i cui rispettivi docenti risultano assenti nella seduta – illegittimità).
(Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione).
(Decadenza dal servizio – inapplicabilità – qualificazione del provvedimento quale licenziamento – illegittimità – reintegrazione ex art. 18 Statuto dei lavoratori).
(Scatti di anzianità solo per gli ATA).
(Docenti avvocati – divieto ex art. 1 comma 56 bis L. 662/1996 di patrocinio nelle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione – non sussiste).