Sanzioni disciplinari: vuoto normativo con il Decreto Brunetta
Nota dell’Avv. Francesco Orecchioni
Nota dell’Avv. Francesco Orecchioni
(Servizio di insegnamento in concomitanza con la frequenza del Conservatorio – Mancato riconoscimento – Illegittimità).
(Incompatibilità – dichiarazione non veritiera – falso ideologico – non sussiste).
(Contratto di assunzione regolarmente stipulato – revoca unilaterale da parte della pubblica amministrazione – illegittimità).
(Quando l’amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente).
Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.
(Incompatibilità: è sempre necessaria la diffida (art. 508 D.lgs. 297/1994). Illegittimo il provvedimento di decadenza o risoluzione del contratto senza il preventivo esperimento della procedura di diffida, anche in caso di supplenza temporanea. Ordinata la reintegra ex art. 18 Statuto dei lavoratori a favore del docente precario illegittimamente licenziato).
(Smembramento cattedra – illegittimità – l’operazione di assegnazione delle cattedre precede quella del conferimento delle ore residue).