Tar Puglia, Lecce – Ordinanza n. 549-2019 del 13 settembre 2019
Illegittima la bocciatura dello studente motivata dalle sole assenze (Avv. Alessandro De Martino)
Illegittima la bocciatura dello studente motivata dalle sole assenze (Avv. Alessandro De Martino)
In linea di principio, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all’insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati. Di tal ché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l’applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico (Avv. Alessandro De Martino)
In materia di ricostruzione della carriera, spetta al lavoratore della scuola, che sia transitato nei ruoli del personale docente o ATA, l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio prestata in regime di precariato (Avv. Alessandro De Martino)
In tema di passaggio di ruolo del personale docente, all’insegnante che passi dalla scuola elementare alla scuola secondaria di II grado, l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale (Avv. Alessandro De Martino)