Tribunale di Lecce – Ordinanza n. 32232-2022 del 21.06.2022
La vicenda ha riguardato una docente di Lingue straniere presso gli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce che, dopo il regolare inoltro della domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze (II fascia) con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, si era vista ingiustamente esclusa da un incarico di supplenza annuale, di fatto, conferito ad altra docente con punteggio inferiore nelle suddette graduatorie.
La mancata attribuzione del predetto incarico era stata determinata dalla circostanza che la docente era stata ritenuta implicitamente rinunciataria rispetto ad un altro incarico di supplenza assegnatole in precedenza, poichè la relativa sede non era stata compresa dalla candidata tra quelle indicate “in preferenza” nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.
Ritenendo del tutto illegittimo il D.M. n. 242 del 30.7.21 nella parte in cui prevede che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e che la rinuncia preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto, la docente ha adito il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere assegnata alla sede di servizio che le sarebbe spettata in ragione del punteggio, con relativa retrodatazione degli effetti giuridici della nomina.
Nonostante le istanze della ricorrente non siano state accolte dal Giudice di prime cure, la docente ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Lecce, in composizione collegiale che, di contro, con l’ordinanza in oggetto ha accertato, in via cautelare ed urgente, il diritto della stessa all’attribuzione dell’incarico di supplenza annuale in questione.
In particolare, il Collegio, ha precisato che il comma 8 dell’art. 4 del D.M. n. 242/2021, laddove dispone che “la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazione anche per altra classe di concorso o tipologia di posto“, si riferisce alla mancata indicazione di talune sedi nella domanda per la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzioni in ruolo disciplinata dal D.L. 73/2021. Al contrario, la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto, nonché di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono regolate dall’O.M. n. 60/2021, nella quale si precisa che a tale procedura si applicano gli artt. 4 e 5 del D.M. 242/2021 solo in quanto compatibili.
Ebbene, la normativa specifica per il conferimento degli incarichi di supplenza non contempla l’ipotesi di rinuncia (presunta) per mancata indicazione delle sedi, ma solo dalla mancata accettazione di una formale proposta di assunzione (quindi rinuncia espressa all’incarico) fa discendere la sanzione della perdita del titolo a ulteriori proposte di supplenza.
Pertanto, il Tribunale di Lecce ha così concluso: “a prescindere dalla legittimità o meno della norma di cui al predetto D.M. che prevede la sanzione della preclusione della partecipazione alle procedure di assegnazione di incarichi a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo nell’ipotesi di mancata indicazione di talune sedi per le quali è stata in precedenza espletata la procedura di assegnazione dell’incarico di docenza, detta norma non è applicabile, in quanto non compatibile, in relazione alle procedure per l’assegnazione delle supplenze […] di talchè l’indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di potere considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti.“
Sulla base di tale assunto, il Tribunale ha accolto le istanze della reclamante, respingendo le avverse deduzioni del Ministero circa la piena legittimità tanto del D.M. 242/2021 nella parte censurata dalla docente, quanto della sua conseguente applicazione al caso de quo.
Avv. Laura Alemanno