TAR Puglia Lecce – Ordinanza Cautelare n. 566 del 29 settembre 2021
Con l’Ordinanza cautelare in commento, il Tar Puglia sede di Lecce interviene sulla legittimità della mancata ammissione di un’allieva di istituto secondario superiore, il cui giudizio era stato sospeso in sede di scrutinio finale a giugno, con due materie da recuperare fino allo svolgimento degli esami di verifica fissati prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, nel caso in cui l’Istituto non abbia organizzato i corsi di recupero.
Il TAR ha constatato “l’atteggiamento contraddittorio da parte dell’Amministrazione, la quale da un lato ha valutato positivamente la possibilità della ricorrente di raggiungimento degli “… obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate” (art. 6 co. 3 O.M. cit.), disponendo il corso di recupero (e dunque, autovincolandosi in tal senso), e sotto altro profilo, non ha attivato tale corso, facendo dunque ricadere sulla minore la propria carenza organizzativa” e quindi ha poi evidenziato che “le disfunzioni tecnico-economiche dell’Istituto sono state illegittimamente riversate sulla minore, la quale – pur riconosciuta dalla stessa Amministrazione in grado di recuperare le carenze scolastiche mediante frequentazione di un corso di recupero – non ha poi potuto fruire di tale possibilità, nonostante i propri genitori, in aderenza al patto scuola-famiglia, abbiano espresso il loro consenso alla stessa (nel senso del rilievo decisivo attribuito al consenso del genitore, cfr. C.d.S, II, 6.4.2021, n. 2775)”.
Per questo, con l’Ordinanza cautelare propulsiva de quo ha ordinato all’Istituto lo svolgimento dei corsi di recupero per le due materie in cui l’allieva riportava le insufficienze e quindi l’esecuzione di nuove prove di verifica finali al termine dell’attività didattica integrativa.
Avv. Pierluigi D’Urso