La Corte di Appello di Trento con ordinanza del 17.07.2017 ha rimesso la questione relativa al precariato in Corte di Giustizia.
Come già ricorderete, la Corte di Lussemburgo si è già pronunciata sulla contrarietà o meno del sistema di reclutamento scolastico italiano rispetto alla direttiva comunitaria statuendone la contrarietà alla Direttiva UE 1999/70.
La Flc Cgil insieme alla CGIL era intervenuta in quell’occasione al fine di tutelare le ragioni dei precari della scuola sollevando diverse questioni di diritto che hanno trovato conferma nella decisione Mascolo della Corte di Giustizia.
Dopo la sentenza Mascolo si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha ritenuto ormai cessato l’illecito comunitario da parte dello Stato Italiano in considerazione del piano straordinario di stabilizzazione previsto con la legge 107/2015.
Successivamente è intervenuta la Corte di Cassazione che, con diverse pronunce, ha riconosciuto come misura adeguata a sanzionare definitivamente ed energicamente l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato nella scuola pubblica (sempre nei limiti della qualificazione di abuso “settoriale” di almeno quattro supplenze annuali anche non continuative) sia le misure di stabilizzazione concretamente realizzate dalla legge n.107/2015 e quelle previste dall’art.1, comma 109, della stessa legge di immissione in ruolo “futura” attraverso il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (sentenza 22556/2016, punti 77-84, 88-89 e 121) sia le immissioni in ruolo ante 2015/2015 dei docenti e del personale ata avvenute prima della legge n.107/2015 attraverso gli ordinari strumenti selettivi-concorsuali (sentenza 22556/2016, punti 85-86, 88, 90 e 122).
Inoltre, il Supremo Consesso ha affermato in tali decisioni il principio in base al quale in caso di immissione in ruolo già verificatasi, non può essere riconosciuto agli ex precari scolastici docenti e personale ata il risarcimento dei danni nella misura da 2,5 a 12 mensilità prevista dalle Sezioni unite nella sentenza n.5072/2016.
Quindi, così facendo, il personale stabilizzato, pur avendo subito un abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato, si è visto privato della possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito.
Proprio su questo ultimo aspetto, la Corte di Appello di Trento ha deciso di rimettere la questione in Corte di Giustizia chiedendo se l’art. 1 comma 131 e 132 e l’art. 1 comma 95 della L. n. 107 del 2015 sia in contrasto con i principi previsti dalla direttiva n. 1999/70/CE.
L’avv. Francesco Americo farà parte del collegio difensivo della FLC CGIL e CGIL ed insieme ad altri colleghi ritornerà in Corte di Giustizia per continuare a sostenere la tutela dei precari.