Sui precari della scuola la Corte di Giustizia si pronuncerà il 26 novembre 2014

 

La Corte di Giustizia di Lussemburgo nella giornata del 26 novembre 2014 darà lettura della sentenza tanto attesa che riguarderà migliaia di precari del mondo della scuola. In particolare la Corte dovrà pronunciarsi in merito alla legittimità della reiterazione dei contratti a termine che il sistema scolastico italiano ha per diversi anni utilizzato.

Nei ricorsi proposti dai numerosi docenti e personale ATA è stata rilevata la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/Ce attuativa dell’accordo quadro sul tempo determinato del 28/06/1999 recepito attraverso il decreto legislativo 368/2001. In particolare è stato dedotto circa l’abusiva successione nel tempo dei contratti stipulati in totale spregio delle disposizioni di cui all’art 5 del D.Lgs 368/2001 con particolare riferimento all’intervenuto superamento dei 36 mesi, individuati dal comma 4 bis dell’art cit. quale termine oltre il quale il rapporto deve, a tutti gli effetti, considerarsi a tempo indeterminato.

Già in passato la durata massima fissata dall’art. 5 d. lgs 368/2001 veniva riconosciuta come limite per “evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico” dallo stesso Governo italiano nel giudizio tenutosi davanti alla Corte di giustizia UE nel 2010 (Corte giust., ordinanza 25.10.2010 causa C-310 Affatato).

Altro aspetto sottoposto all’attenzione dei giudici di merito ha riguardato l’assenza di ragioni oggettive nei termini già specificati con la sentenza Adelener della Corte di giustizia “contraddistinguono il rapporto d’impiego …. segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno stato membro“.

Dopo il Tribunale di Napoli che aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 207 del 2013 decideva di sottoporre alla Corte di Giustizia alcuni quesiti: A) se è conforme alla normativa europea sul lavoro a tempo determinato l’articolo 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
B) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della normativa europea, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.

Successivamente all’udienza del 27 marzo 2014, in data 17.07.2014, sono state depositate le conclusioni dell’Avv.to Generale presso la Corte di Giustizia, Maciej Szpunar, relative alle cause sul precariato scolastico discusse all’udienza del 27 marzo 2014 presso la medesima Corte.

La linea argomentativa assunta dall’Avvocato Generale della Corte, risulta riconoscibile in diversi precedenti della medesima Corte di Giustizia tanto che nelle proprie conclusioni, per valutare uno degli argomenti principali sottoposte dai ricorrenti, richiama ampiamente la sentenza Kucuk con la quale, la Corte aveva affrontato la questione se l’esigenza temporanea di personale sostitutivo prevista da una normativa nazionale possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lett a) dell’accordo quadro.
In via preliminare, l’Avvocato Generale intervenendo sulle affermazioni dello Stato Italiano – secondo le quali il settore scolastico dovrebbe ritenersi estraneo agli obblighi imposti dalla clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro – ha avuto modo di confermare che detto accordo trova applicazione in maniera generale ai lavoratori a tempo determinato con contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. Inoltre, lo stesso ricorda che la Corte ha già statuito che la nozione di lavoratore a tempo determinato include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro.

Per quanto riguarda invece i rilievi sollevati dai ricorrenti rispetto all’assenza da parte della normativa italiana di un numero massimo di contratti successivi che possono essere stipulati e della loro durata, l’Avvocato Generale della Corte, pienamente convinto delle ragioni esposte negli scritti difensivi dai difensori dei ricorrenti e della FLC CGIL Nazionale (con gli avv.ti Francesco Americo, Isetta Barsanti Mauceri e Vittorio Angiolini) e Gilda (con avv. Tommaso De Grandis), manifesta di condividerle rilevando che il ricorso ai contratti a termine da parte dell’amministrazione abbia avuto quale obiettivo, quello di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli, utilizzo che lo stesso Avvocato Generale afferma censurabile e che dovrebbe essere impedito attraverso l’adozione di una o più delle misure restrittive previste dalla clausola 5 già richiamata.

Vengono altresì respinte tutte le argomentazioni avanzate dal Governo secondo le quali la normativa italiana, in materia di assunzione di personale scolastico, sarebbe giustificata ed andrebbero ricercate nella flessibilità molto alta che consenta di tenere conto dello stretto rapporto tra l’esigenza di trovare supplenti e la variazione ciclica e imprevedibile della popolazione scolastica nonché nelle ragioni di ordine finanziario.

Sul punto, richiamando le argomentazioni della Corte Costituzionale, l’Avvocato Generale afferma altresì che “ il fatto che non sia stato fissato alcun termine preciso per l’espletamento dei concorsi pubblici, che sono stati sospesi per più di dieci anni comporta un’incertezza totale quanto al momento dello svolgimento di tali concorsi e dimostra che contratti a tempo determinato sono stati utilizzati per rispondere ad esigenze permanenti e durevoli dell’amministrazione di cui trattasi, ciò che spetta ai giudici del rinvio valutare”.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente la rilevanza che avrà la sentenza della Corte di Giustizia che sarà pronunciata il prossimo 26 novembre non solo per il personale della scuola ma per il personale di tutto il settore pubblico.

Avv. Francesco Americo