L’insegnante specializzato ha superato prove selettive, ritenute a tutti gli effetti concorsuali. alla luce di tanto, potra’ rivendicare, nella sede giudiziaria, il diritto all’immissione in ruolo?
Come noto, i docenti specializzati, con Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), hanno sostenuto e superato le prove selettive d’accesso al corso-concorso ed hanno affrontato un colloquio d’esame finale, conseguendo l’agognato titolo sul sostegno.
Costoro potranno rivendicare, in sede giudiziaria, il diritto alla stabilizzazione lavorativa.
Si argomenterà sul “valore concorsuale” delle prove d’accesso al T.F.A. (preselettiva, scritta e orale) e dell’esame di fine corso, considerato idoneo a legittimare l’inquadramento, ai fini dell’immissione in ruolo, presso l’Ufficio Scolastico Regionale interessato.
Proprio in merito al ritenuto “valore concorsuale delle prove T.F.A. sostegno”, si rappresenterà, innanzi ai Giudicanti del lavoro, che, a livello interpretativo, possa essere indirettamente ricavato dal D.M. 92/2019 (Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno).
In particolare, all’art. 3 lett. B cit. D.M. 92/19, nel disciplinare la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno (per la scuola secondaria di primo e secondo grado), si richiama quell’art. 5 del decreto legislativo n. 59/2017, specificamente riferito ai requisiti d’accesso “concorsuali”.
Posto che i requisiti per accedere al T.F.A. sostegno sono cristallizzati in una normativa – decreto legislativo n. 59/2017 – disciplinante i titoli di partecipazione ai concorsi, se ne può dedurre l’implicita equiparazione della selezione T.F.A. sostegno ad un vero e proprio concorso/reclutamento.
Per non parlare delle palesi similitudini tra le materie oggetto delle prove d’accesso al corso specializzante e quelle previste per il concorso ordinario e straordinario sostegno.
Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola