Specializzazione sostegno in Romania e riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento (classe “ADSS sostegno scuola secondaria di secondo grado”)

IL TAR DEL LAZIO, NELLA FASE GIUDIZIARIA CAUTELARE – A SEGUITO DI RICORSO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO ESTERO – HA RITENUTO NECESSARIO CHE IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE RIESAMINI L’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PER L’INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO…

 

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO.

Il Tar del Lazio Roma (Sezione Quarta Bis), presieduto dal Giudice Dott. Antonio Andolfi, con recentissima ordinanza N. 02754 del 28/04/2022 – in accoglimento dell’istanza giudiziaria cautelare avanzata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ha disposto il riesame della domanda di riconoscimento del titolo abilitativo estero per l’insegnamento di sostegno, con riferimento alla classe “ADSS Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado”, laddove il Ministero dell’Istruzione (con provvedimento stilato dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Assunta Palermo) respingeva la richiesta di omologazione, nemmeno prevedendo misure compensative.

La ricorrente, in possesso del percorso formativo estero rumeno abilitante all’insegnamento (denominato PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE NIVEL II e dell’Adeverinta) richiedeva l’omologazione, in Italia, della specializzazione rumena per l’insegnamento sulla classe ADSS, Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado.

La stessa, in un precedente giudizio sempre patrocinato dallo studio legale Esposito Santonicola, era stata destinataria di sentenza con cui il Tar Lazio Roma (Sezione III Bis) aveva dichiarato l’illegittimità del diniego di riconoscimento della qualifica professionale, corrispondente, in Italia, alla specializzazione per l’insegnamento sulla classe ADSS, Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado.

A fronte della notificazione di tale sentenza, l’Amministrazione resistente non provvedeva ad eseguirla, onerando l’istante all’azione “ai fini dell’ottemperanza”, ottenendo l’interessata, con ulteriore sentenza Tar Lazio l’ordine, impartito al Ministero dell’Istruzione, di dare esecuzione al precedente titolo giudiziario.

A questo punto, il Ministero dell’Istruzione – costretto a pronunciarsi in merito all’istanza di riconoscimento della qualifica professionale estera acquisita dalla patrocinata – ha tuttavia respinto la domanda di omologazione del titolo specializzante estero, avanzata dalla docente, con riferimento alla classe ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado).

Tanto premesso, i difensori, ritenendo sussistente l’illegittimità dell’atto lesivo, tempestivamente impugnato, hanno rappresentato ai Giudicanti Amministrativi che:

  1. Ai sensi della Direttiva Europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro risultino di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero (“Adeverinta” con riferimento al “corso di Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”), non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno;
  2. A differenza di quanto sostenuto dalla controparte, non si ritiene “esulante dalla competenza propria del Ministero dell’Istruzione”, eventualmente previo parere del Ministero dell’Università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

Ebbene, il Collegio Giudicante (Presidente ed Estensore dott. Antonio Andolfi, Consigliere dott. Luca De Gennaro e  Referendario dott.ssa Dalila Satullo) si è espresso nei seguenti termini:

Ritenuto necessario che il Ministero dell’Istruzione riesamini l’istanza di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno, presentata dalla parte interessata…Ritenuto, pertanto, che sussistono sufficienti profili per accogliere la domanda cautelare, ordinando, per l’effetto, all’amministrazione intimata il riesame della determinazione impugnata…accoglie, al fine del riesame, l’istanza cautelare”.