Di particolare interesse l’ordinanza n 834 del 10 febbraio 2022 della IV sezione BIS del TAR Lazio , con cui in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, ha sospeso il decreto di esclusione della USR Lombardia-Ambito Territoriale di Milano n°17685 del 04/11/2021 , nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle c.d. GPS prima fascia-Sostegno- , “per mancanza di riconoscimento della specializzazione conseguita all’estero entro il 31.07.2021 ex art. 1 comma 1 DM n. 51/2021, sia in esecuzione della nota MUR n. 25348 del 17.08.2021”.
Nel caso di specie dopo un primo rinvio con richiesta di memorie finalizzate a chiarire il dubbio sulla giurisdizione amministrativa, la sezione quarta si è pronunciata accogliendo la tesi esposta dall’Avv. Maurizio Danza e finalizzate a dimostrare come in tema di elenchi aggiuntivi previsti dal DM n°51/2021, oramai sia pacifica la competenza del giudice amministrativo anche tenuto conto di recenti pronunce del Consiglio di Stato favorevoli allo studio Legale Danza ( cfr. ordinanza n°254/2022 ).
Il Collegio, accogliendo l’istanza cautelare ha infati così motivato –“ sembra di dubbia legittimità – in relazione al combinato disposto degli artt. 7 co. 4lett. e) del O.M. n. 60/2020, 1, 2 e 7 del D.M. n. 51/2021 nonché 3 e 4 del D.M. n. 242/2021 – la decisione dell’Amministrazione di escludere dagli elenchi aggiuntivi alle GPS i docenti il cui titolo di specializzazione, conseguito all’estero, è in corso di riconoscimento presso il competente organo ministeriale.
Considerato il conseguente grave danno ed irreparabile in capo alla parte ricorrente con riferimento alle mancate possibilità di natura professionale e lavorativa.
Per tali motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha disposto l’ammissione con riserva nella graduatoria indicata in epigrafe.