Durante il periodo di “Coronavirus” molte Scuole Paritarie, di ogni ordine e grado, si sono organizzate – per far fronte all’emergenza epidemiologica – offrendo un servizio di didattica e distanza analogo a quello previsto per le Istituzioni Pubbliche.
Quindi, a causa della situazione di straordinaria emergenza, molte famiglie stanno chiedendo: il rimborso della retta versata (compresi i costi dei servizi aggiuntivi: mensa, trasporto, ecc.), la sospensione o la sua riduzione.
Dunque, in assenza ad oggi di norme specifiche – atteso anche che il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 nulla ha previsto in merito – in questo periodo “Emergenza COVID-19 Nazionale” i principi giuridici da applicare sono:
– la forza maggiore (ai sensi degli articoli 1218, 1256, 1463 e 1576 del c.c.), che non è imputabile né alla scuola né alla famiglia, con la conseguenza che quest’ultima non è tenuta a pagare la retta. Perciò, la famiglia ha diritto al rimborso per i mesi non usufruiti e la disapplicazione di eventuali clausole previste in caso di sospensione del pagamento nonché il diritto al rimborso di quanto sia stato già eventualmente corrisposto per servizi non usufruiti. Inoltre, occorre anche far presente che per le cause di forza maggiore è escluso il risarcimento dei danni subiti.
– la riduzione della retta (ai sensi degli articoli 1464 del c.c.) se gli alunni/bambini usufruiscono ad esempio della “didattica a distanza”, quindi, viene offerto un servizio in “misura ridotta”. Ovviamente, in questo caso la famiglia potrà anche, qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, rifiutare la prestazione “ridotta”.
Inoltre, ad oggi, molte Scuole Paritarie hanno proposto domanda di Cassa Integrazione difatti hanno inviato alle Organizzazioni Sindacali preventiva comunicazione per l’accesso alla GICO con causale “Emergenza COVID-19 Nazionale” ai sensi dell’art. 19 comma 2 D.L. n. 18/2020.
Durante il periodo di cassa integrazione il lavoratore ha un obbligo di disponibilità in quanto, anche se sospeso, resta ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro per cui, se convocato, è tenuto a riprendere servizio anche prima della scadenza della sospensione programmata.
Lavorare senza effettuare le comunicazioni previste dalla legge – durante i periodi di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni – comporta sanzioni sia a carico dei datori di lavoro, che utilizzano i lavoratori, sia a carico dei lavoratori medesimi. Le sanzioni per i lavoratori possono comportare oltre alla perdita del beneficio della Cassa Integrazione anche conseguenze penali, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 640 e 640 bis c.p..
Salerno, il 05.04.2020.
(Foro di Salerno)