Comunicato Sindacale
Prot. 30/3 sg – Lì, 30/03/2017
Il decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013, come modificato dal d. lgs n. 97/2016, meglio conosciuto come “Decreto Trasparenza” ha introdotto la nozione di “Accesso Civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet delle P.A. .
Questa forma di accesso è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non dev’essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza; la richiesta dev’essere soddisfatta entro 30 gg, anche tramite pubblicazione sul sito internet.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto d’accesso finora previsto dalla legge n. 241/90, sia per l’oggetto sia per le modalità e si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria; obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, nella seconda parte del predetto decreto.
A differenza del diritto d’accesso ordinario che è sottoposto alla necessità di presentazione di una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, diretto, concreto, attuale e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione, il diritto di accesso civico non è sottoposto a nessuna limitazione ed è completamente gratuito.
L’art. 5 del citato decreto prevede:
- L’obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione e non dev’essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa;
- L’amministrazione, entro 30 gg, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, dell’informazione o dei dati richiesti con trasmissione contestuale al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
- In caso di ritardo o mancata risposta si può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis della legge 241/90 e successive modifiche che verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione.
Il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, si è visto costretto a ricorrere all’accesso civico contro l’ATP di Cosenza dopo aver verificato che i seguenti documenti e/o atti da pubblicare sul sito dell’ATP, non sono mai stati pubblicati:
- Organico di diritto adeguato alla situazione di fatto scuole medie a.s. 2016/17 delle scuole della provincia di Cosenza;
- Ore residue riferite all’organico del punto 1);
- Organico CPIA ex CTP riferito al punto 1);
- Elenco eventuali classi autorizzate, manualmente, non presenti nell’organico di cui al punto 1);
- Organico di diritto adeguato alla situazione di fatto scuole secondarie 2^ grado a.s. 2016/17 delle scuole della provincia di Cosenza;
- Ore residue, comprese quelle sperimentali, riferite all’organico di cui al punto 5);
- Classi e/o ore autorizzate e non presenti nell’organico di cui al punto 5);
- Variazioni posti di potenziamento sull’organico adeguato alla situazione di fatto scuole medie e superiori.
Alla luce di quanto sopra il SAB resta in attesa della pubblicazione di quanto richiesto per ripristinare la massima trasparenza nell’ATP di Cosenza in materia di organici, posti e beneficiari della 2^ posizione economica del personale ATA, prima di ricorrere al titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB