Le questioni sottoposte all’attenzione del Tribunale di Catania con il ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco (studio Di Salvo – foro di Patti) decise con la sentenza n. 2043 del 23.04.21, corrispondono a quelle che hanno animato ed agitato il settore scolastico negli ultimi anni e che hanno interessato tutta una categoria di docenti vittime di gravi pregiudizi non solo alla propria dignità professionale, a causa della ingiusta discriminazione perpetrata negli anni tra servizio di ruolo e non di ruolo, ma anche a beni primari e costituzionalmente garantiti, quali il diritto all’unità familiare, a causa dei discutibili esiti della mobilità straordinaria del 2016.
Sul punto la sentenza in commento, in totale accoglimento delle richieste formulate dall’avv. Santina Franco ha statuito il principio per cui in materia di mobilità territoriale la scelta della sede deve soggiacere al prevalente criterio meritocratico del punteggio, statuendo pertanto l’illegittimità della mobilità 2016 che, in violazione del criterio meritocratico, ha assegnato in via definitiva gli ambiti corrispondenti alle prime preferenze espresse dalla ricorrente a docenti che, per avere partecipato alla fase B3 ( idonei al concorso 2012), hanno beneficiato di un illegittimo accantonamento di posti nella provincia di reclutamento, senza godere di documentate precedenze e con un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.
La sentenza in questione, come anticipato in premessa, ha anche affrontato il tema della ricostruzione di carriera in relazione al servizio pre ruolo – sottoposto all’attenzione del Tribunale dall’avv. Santina Franco – confermando, in adesione alla normativa comunitaria, il diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale dei docenti di ruolo e al relativo collocamento nella corrispondente posizione stipendiale in relazione all’effettivo insegnamento preruolo; a godere del trattamento corrispondente allo scaglione stipendiale dei docenti che, sebbene in ruolo, hanno la stessa anzianità, e dunque, nello specifico, a godere del trattamento proprio dello scaglione stipendiale 3-8 previa applicazione della la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 2 del C.C.N.L. del 4.8.2011; il diritto a percepire le differenze retributive maturate e non corrisposte durante il servizio a tempo determinato.