Tribunale di Foggia – Sentenza n. 3207-2021 del 23.09.2021
Il Tribunale del Lavoro di Foggia, con la sentenza in nota, ha accolto il ricorso promosso da questo Studio per il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo svolto su posto di sostegno prima dell’anno scolastico 1999/2000, con il solo titolo di studio e senza il titolo di specializzazione.
Con il ricorso proposto dinnanzi al Giudice del Lavoro è stato impugnato il decreto di ricostruzione di carriera in cui il Ministero dell’Istruzione non ha riconosciuto la validità del servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente negli a.s. 1997/1998 e 1998/1999 senza il titolo di specializzazione.
Tale condotta illegittima trovava riscontro nell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che riteneva legittima la valutazione ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo svolto sui posti di sostegno prima dell’a.s. 1999/2000, soltanto ove il docente fosse stato in possesso del titolo di specializzazione, visto il presunto carattere innovativo della norma di cui all’articolo 7 comma 2 della legge 124/1999 rispetto alla normativa pregressa.
Ai sensi di tale norma, infatti “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.
Tale orientamento è stato ormai superato, essendo intervenuta la sentenza n. 16174/2019 della Suprema Corte di Cassazione con cui gli Ermellini hanno autorevolmente affermato che tale disposizione “non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U”.
Pertanto, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente in generale il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione prima dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2.
Il Giudice del lavoro di Foggia, in applicazione di tale orientamento giurisprudenziale richiamato nel giudizio, ha condannato il Ministero a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando i periodi di servizio pre – ruolo svolti su posti di sostegno negli aa.ss. 1997/1998 e 1998/1999 ed a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento oltre interessi legali dal dovuto al saldo.