Tribunale di Milano – Sentenza n. 1205-2020 del 29.07.2020
Riconosciuto il punteggio senza contributi o contributi non visibili su estratto.
In accoglimento del ricorso promosso dall’ufficio Legale, il tribunale ordinario di Milano sez lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria d’istituto III^ fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, benché non risultassero versati i contributi per il periodo di lavoro alle dipendenze dell’Istituto paritario.
In particolare la Sentenza n. 1205/2020 pubbl. il 29/07/2020, ha accolto le ragioni prospettate nel ricorso sulla base di una inedita ricognizione della natura del certificato di servizio tenacemente sostenuta dai difensori. Si legge nella sentenza infatti, che “l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore […], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;”
Inoltre il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tuttalpiù, rappresentare elemento per valutare l’autenticità del rapporto dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell’attività lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l’effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. del 7/05/2019, n. 1098 e Tribunale Treviso, sez. Lavoro, ord. del 30/09/2019, n. 86); siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e, quindi, dal D.M. n. 647/2017.
Ai fini della valutazione del punteggio l’istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell’effettivo servizio prestato e il mancato versamento contributivo , parziale o anomalo , non può essere imputabile al lavoratore, SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 28/05/2001 n° 2902 , consiglio di Stato VI,311 /99, rivendicando il diritto della ricorrente che al momento dell’assunzione la produceva,tra gli altri documenti, un certificato di servizio (prot. n. 323 del 04/10/2017) alle dipendenze di scuola paritaria, rilasciato dal Dirigente amministratore, con mansioni di collaboratore scolastico che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.
Per l’effetto, il M.I.U.R.., è stato condannato al ripristino del punteggio incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’I.C. non fosse stato disconosciuto. Oltre al reinserimento in graduatoria , al riconoscimento del punteggio, gli istituti scolastici , sono stati anche condannati alle spese , per aver effettuato controlli sommari, superficiali.
In definitiva ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di una dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio. Il mancato versamento contributivo non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere l’attribuzione del punteggio.
Pertanto pur essendo l’amministrazione tenuta al riscontro dell’effettivo svolgimento dei periodi di servizio svolti presso istituti scolastici paritari , detti periodi non possono non essere valutati per la sola circostanza costituita dal mancato versamento dei contributi previdenziali , perché , in tal caso verrebbe posta a carico del dipendente, un inadempimento non dipendente in alcun caso dal medesimo, ma al contrario dipendente dall’omessa adempimento dell’obbligazione previdenziale a carico dell’istituto paritario .
Pertanto una volta data dimostrazione con carattere di effettività del servizio predetto , l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziali si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione , non avendo il regolare versamento dei contributivo alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti e del personale ATA selezionati ( consiglio di stato sez. VI ,18/04/2013 n° 2136 relativo alla questione diversa , quella dei requisiti di accesso al concorso in cui il principio di diritto e però estendibile analogicamente al caso di specie).
Soddisfazione anche da parte del dipendente della Scuola Paritaria, che da decenni opera nel settore dell’istruzione con grande professionalità e passione.