Tribunale di Agrigento – Sentenza del 28.05.2024
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO CON SENTENZA DEL 28.05.2024, ACCOGLIENDO LE TESI ARGOMENTATIVE DELL’AVV. VENTRIGLIA LUIGI, SUL RICORSO PROPOSTO IN MERITO AL GRADONE STIPENDIALE OVVERO SULLA DISCRIMINAZIONE DEI DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A DIFFERENZA DEI DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, HA STATUITO CHE:
Va premesso che l’art. 2 del CCNL relativo al personale del comparto scuola del 4 agosto 2011 – il quale, sebbene non prodotto da parte ricorrente, è comunque conoscibile dal giudice, in quanto contratto relativo al pubblico impiego (cfr. Cass. 16 settembre 2014, n. 19507) – prevede che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla Tab. B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all’allegata tabella A. 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato l’inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. 3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo delle preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Sul punto, va evidenziato che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è ormai consolidato nell’ordinamento comunitario per effetto della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, che dispone che “per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); segnatamente, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo la suddetta clausola le “ragioni oggettive” che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; ne consegue che la sola natura temporanea del rapporto non configura “ragione oggettiva poiché ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
In particolare, con riguardo alla previsione che limita l’applicazione della clausola di salvaguardia sopra richiamata al solo personale assunto a tempo indeterminato alla data dell’1.09.2010, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924) – dopo aver precisato che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE, e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” – ha statuito che viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, “anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”, riconoscendo così anche in favore del personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma che abbia lavorato, in forza di contratti a tempo determinato, nel periodo antecedente al 1° settembre 2011, l’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni”.