Sentenza del Tribunale di Agrigento Sez. Lavoro del 24.10.2023 – Riconoscimento Carta Docente

R.G.1093/2023 – N.885/2023

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZ. LAVORO IN DATA 24.10.2023, ACCOGLIENDO LE RICHESTE DELL’AVV. VENTRIGLIA LUIGI, HA ACCERTATO E DICHIARATO IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA CARTA ELETTRONICA DEL DOCENTE.

Orbene, riportandoci ai motivi della sentenza possiamo dire che il Tribunale di Agrigento sez. Lavoro ha riconosciuto meritevole di accoglimento il Ricorso dello Studio Legale Avv. Ventriglia Luigi per le seguenti ragioni di diritto:

La Carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

A tal proposito, si rileva che l’art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all’art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.[…] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.”

Sul punto la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18.5.2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.

Pertanto il Giudice ha disposto che la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016.

Invero, come già accennato, il beneficio in questione non è costituito dalla semplice dazione di una somma di denaro, bensì dal rilascio di una card elettronica su cui viene caricato il predetto importo vincolato all’acquisto di beni funzionali alla formazione del docente; per tale motivo il Ministero convenuto sarà chiamato ad adempiere con le stesse modalità, ossia con l’accredito della somma sulla Carta.

Avv. Ventriglia Luigi