A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
Il Tribunale del Lavoro di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, ha accolto il ricorso, stilato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, finalizzato al riconoscimento, in termini giuridici ed economici, dell’intera anzianità di servizio maturata durante il precariato statale “ai fini della ricostruzione di carriera”.
In particolare, si esponeva che la parte assistita avesse prestato, prima dell’immissione in ruolo, un servizio d’insegnamento, alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall’A.S. 2004/05 fino all’A.S. 2014/15. Malgrado ciò, il decreto di ricostruzione della carriera, valutata l’anzianità dell’insegnante, dichiarava che essa “alla data del 01/09/2016 fosse inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente all’anzianità di anni 0”.
Veniva esposto in giudizio, sin dalla prima udienza, che, se le fosse stata assegnata la medesima progressione stipendiale dei docenti assunti in ruolo ab initio, le sarebbe spettata una migliore progressione economica, denunciandosi il danno da mancato avanzamento professionale e la disparità di trattamento tra insegnanti a tempo determinato e colleghi a tempo indeterminato.
La Corte di Giustizia U.E. ha infatti statuito che, in virtù del principio di non discriminazione e in linea con la Direttiva C.E. 1999/70 e l’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Da ciò deriva il pieno riconoscimento del servizio effettivo prestato in regime di precariato, per quanto concerne la ricostruzione di carriera e i relativi adeguamenti retributivi.
La recentissima pronuncia si è dunque soffermata, in base alle argomentazioni offerte dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio del corpo docente, nel momento della stabilizzazione quale dipendente pubblico.
Punti Chiave della Decisione:
1. Clausola 4 dell’Accordo Quadro e Direttiva 1999/70/CE:
- La CGUE ha chiarito che la clausola 4 dell’Accordo Quadro (sul principio di non discriminazione tra lavoratori), allegata alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata in modo che i periodi di servizio a tempo determinato siano “pienamente” valorizzati nel calcolare l’anzianità di un lavoratore al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. Questo principio assume valore vincolante, a meno che non si intravedano “ragioni oggettive” atte a giustificare l’esclusione di tali periodi, sottolineando che la natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato non costituisce di per sé una ragione oggettiva sufficiente.
2. Differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato:
- Qualsiasi trattamento differenziato deve essere giustificato, proporzionato e trasparente, evitando discriminazioni basate esclusivamente sulla durata dei contratti.
- La Legislazione Nazionale, nella parte in cui riconosceva parzialmente l’anzianità maturata dai docenti durante il precariato (computando solo due terzi dell’anzianità dopo i primi quattro anni), è stata considerata potenzialmente discriminatoria.
3. Margine di discrezionalità degli Stati membri:
- Gli Stati membri vantano un certo grado di discrezionalità nell’organizzare le amministrazioni pubbliche. Possono stabilire le condizioni per l’accesso alla qualifica del dipendente pubblico di ruolo e le condizioni di impiego, ma devono agire in modo trasparente e non discriminatorio.
4. Applicazione della Direttiva:
- La disposizione comunitaria, in particolare la “clausola 4” dell’Accordo Quadro, prevale sulle diverse disposizioni interne confliggenti ed è direttamente applicabile al contesto scolastico italiano.
5. Riconoscimento della Carriera Precedente:
- La Corte di Cassazione ha ribadito che i docenti a tempo determinato vantano il diritto, a parità di condizioni di lavoro, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto a tempo indeterminato, anche in termini di ricostruzione della carriera.
Nonostante le opposizioni ministeriali, volte a sollevare un’eccezione di prescrizione quinquennale per le retribuzioni relative al periodo antecedente a gennaio 2016, le stesse sono state respinte. Ragion per cui la parte resistente è stata condannata a corrispondere alla ricorrente, per l’intero periodo oggetto di causa (tenuto conto che il primo contratto a termine è del 5.10.2004 e che il precariato è cessato al 30.6.2015, nonché dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato l’1.9.2015) ‘le differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola’, con riconoscimento integrale dell’anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato.
Si riportano, di seguito, le conclusioni: ‘PQM Il Tribunale di Napoli, nell’intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata, durante il precariato, con i contratti a tempo determinato stipulati tra le parti; b) dichiara il diritto della ricorrente alle differenze tra la retribuzione percepita e quella che le sarebbe spettata se il rapporto fosse stato costituito fin dall’inizio a tempo indeterminato in virtù degli incrementi stipendiali dei CCNL di settore; c) condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente, per il periodo indicato, le differenze retributive di cui al capo b), oltre interessi legali…’ .