Riforma licei, istituti tecnici e professionali – Commissione Istruzione del Senato – parere favorevole (con condizioni ed osservazioni).
Senato della Repubblica – Commissione Istruzione – pareri sugli schemi di decreti del Presidente della Repubblica recanti regolamenti concernenti la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e le norme sul riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
***
Senato della Repubblica – 7ª Commissione permanente – Seduta del 27/01/2010
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 132 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei).
“La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
giudica favorevolmente il riordino, volto a rendere operativo il percorso di riforma da tempo avviato, anche a seguito delle intervenute modifiche costituzionali, concentrando le risorse più sulla qualità che sulla quantità.
Manifesta in particolare una valutazione positiva su:
la riduzione delle sperimentazioni, pur invitando il Governo a non disperdere le esperienze migliori nate per rendere più funzionale l’offerta di formazione in assenza di interventi strutturali. In tal senso, condivide l’istituzione di una quota di flessibilità, che consentirà alle singole scuole di personalizzare i percorsi rispetto alle esigenze dell’utenza e del territorio;
la riduzione dei carichi orari, al fine di consentire tempi più distesi agli alunni. In quest’ottica, condivide la scelta di rinunciare ad alcune discipline che erano state introdotte negli ordinamenti con talune sperimentazioni, come ad esempio diritto ed economia. Pur nella consapevolezza che si tratta di materie di grande importanza, soprattutto per l’educazione alla legalità e per il contrasto di fenomeni di devianza, ritiene infatti che l’istruzione liceale debba tendere all’acquisizione di una formazione critica i cui contenuti saranno approfonditi nel successivo percorso universitario. Diverso è invece il caso, affrontato nella sede di merito, di alcuni indirizzi degli istituti tecnici, dove le predette discipline trovano più idonea collocazione, stante il carattere più professionalizzante dell’istruzione ivi impartita. Non va del resto dimenticata la summenzionata quota di flessibilità delle scuole che consentirà un ampliamento dell’offerta formativa in tal senso, dove ritenuto utile e possibile. Deve comunque restare ferma la possibilità di mantenere tali insegnamenti nelle scuole delle regioni e province autonome che già li prevedevano;
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Esprime pertanto un parere favorevole a condizione che il riordino si applichi solo alle classi prime, per garantire la necessaria continuità didattica e gradualità, e con le seguenti osservazioni:
a) si raccomanda di rafforzare la didattica laboratoriale e l’uso dei laboratori con particolare riguardo alle discipline scientifiche;
b) si sollecita un adeguato piano di formazione, aggiornamento e riqualificazione dei docenti che accompagni l’entrata in vigore del riordino;
c) si invita a valutare la fattibilità di introdurre l’organico pluriennale funzionale di istituto, che consenta di far fronte anche alle supplenze brevi e garantisca stabilità;
d) si ritiene necessario garantire condizioni di efficace passaggio da un segmento formativo all’altro;
e) si raccomanda di porre contestualmente mano alla riforma degli organi collegiali, onde evitare il rischio di sovrapposizioni anche a seguito di alcuni interventi disposti dal riordino in esame come ad esempio l’introduzione dei dipartimenti e dei consigli scientifici;
f) come richiesto dal Consiglio di Stato, si reputa doveroso: richiamare le “conoscenze, abilità e competenze” fra le finalità primarie dell’istruzione liceale; prevedere regolamenti per l’attuazione dell’articolo 13, comma 11, anziché atti di natura non regolamentare; eliminare la ripetizione fra l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 3, comma 2; correggere il riferimento normativo contenuto all’articolo 2, comma 3; chiarire l’incerta formulazione di “scienze sperimentali” riferita al liceo sia classico che scientifico;
g) si suggerisce di ampliare il novero delle discipline attivabili sulla base del Piano dell’offerta formativa, di cui all’allegato H;
h) si invita a valutare l’opportunità di rivedere il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione e formazione nel sistema dei licei, di cui all’allegato A, al fine di meglio definire il profilo comune e quello dei singoli percorsi, anche alla luce delle eventuali modifiche apportate ai quadri orari;
i) con riferimento alle indicazioni nazionali, si invita a valutare l’opportunità di comprendere al loro interno solo i contenuti generali delle singole discipline, rinviando ad atti di natura non regolamentare elementi di maggiore dettaglio, onde garantire la necessaria flessibilità ed evitarne una precoce obsolescenza. Si suggerisce altresì di armonizzare le indicazioni nazionali dei diversi cicli scolastici, assicurando il necessario raccordo;
j) si auspica un maggiore raccordo con l’università;
k) con riferimento ai singoli indirizzi:
1. liceo artistico – Si ritiene discutibile la confluenza forzata in essi di tutti gli istituti d’arte, i quali solo in parte sono assimilabili all’istruzione liceale, mentre in altra parte afferiscono più propriamente all’istruzione professionale. Si suggerisce quindi di conferire l’opzione agli istituti stessi. Si invita altresì a valutare l’opportunità di assicurare una maggiore articolazione di indirizzi, affidando peraltro al Piano dell’offerta formativa il compito di preservare le specificità dei singoli istituti.
2. liceo classico – Si esprime apprezzamento per l’insegnamento di una lingua straniera per 5 anni. Si auspica che attraverso la quota di flessibilità si possa recuperare quell’ora settimanale in più di “matematica con elementi di informatica” che consentirebbe di riconfigurare il quadro orario di un’ottima sperimentazione quale il PNI. Si raccomanda altresì di non ridurre i quadri orari delle discipline umanistiche.
3. liceo linguistico – Si manifesta condivisione per l’uscita di tale indirizzo da una sperimentazione ormai quasi quarantennale e per la sua messa ad ordinamento nel sistema scolastico statale, con pari dignità rispetto agli altri licei. Si condivide altresì l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera al terzo anno e di un’altra dal quarto anno. Si manifestano invece perplessità sulla permanenza dell’insegnamento del latino in tale contesto, sia pure solo al biennio.
4. liceo scientifico
§ Opzione di base. Si lamenta una scarsa identità, dovuta all’irrisolto rapporto fra discipline umanistiche e scientifiche, confermato da una sostanziale parità di tetti orari.
§ Opzione scientifico-tecnologica. Si tratta dell’opzione destinata a raccogliere la domanda di offerta formativa che attualmente viene soddisfatta dai licei scientifico-tecnologici presso gli istituti tecnici. Al riguardo, nel condividere senz’altro la scelta di inserire tale segmento nell’istruzione liceale, si invita a valutare l’opportunità di modificarne la denominazione, onde evitare sovrapposizioni con l’istruzione tecnica. Si ravvisa peraltro criticamente la totale assenza di ore di laboratorio e il mancato ricorso ai docenti tecnico-pratici e si sollecita quindi un riequilibrio in questo senso, eventualmente anche nell’ambito del Piano dell’offerta formativa.
5. liceo delle scienze umane
· Opzione di base. Si tratta dell’opzione che riorganizza il liceo socio-psico-pedagogico, già erede dell’ex istituto magistrale. Si esprime dissenso per l’assenza nel primo biennio delle scienze umane (psicologia, sociologia, pedagogia), che determina la mancanza di specificità dell’indirizzo. Analogamente, si esprime perplessità per la compressione delle discipline caratterizzanti nel successivo triennio. Inoltre, si lamenta un’eccessiva frammentazione disciplinare, che vede la presenza di materie come il latino o la seconda lingua straniera, il cui quadro orario potrebbe essere più utilmente dedicato a rafforzare le discipline caratterizzanti. Anche in questo caso, si sollecita quindi un riequilibrio nel senso indicato.
· Opzione economico-sociale. Si tratta dell’opzione che riorganizza il liceo delle scienze sociali. Si esprime una valutazione favorevole, invitando eventualmente a ridurre anche in questo caso la frammentazione disciplinare (eliminando ad esempio la seconda lingua straniera) per incrementare ulteriormente le scienze sociali (sociologia, antropologia).
6. liceo musicale e coreutico – Si esprime una valutazione convintamente favorevole a questa innovazione, auspicando peraltro il rafforzamento della specificità del nuovo indirizzo. Come prevede la legge n. 508 del 1999, dopo la riforma dovrebbe infatti essere superata la doppia scolarità (Scuola-Conservatorio/Accademia di danza) in favore di un percorso verticale unico (scuola primaria – scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico – liceo musicale e coreutico – Conservatorio o Accademia di danza). In tale prospettiva, occorrono i seguenti correttivi:
§ Sezione musicale. Occorre introdurre precise competenze in entrata (corrispondenti a quelle in uscita della scuola media di indirizzo) e in uscita (corrispondenti a quelle in entrata per i Conservatori, correlate all’interpretazione di composizioni di media difficoltà). Conseguentemente, occorre introdurre l’accesso a numero programmato, che non si risolva tuttavia in una mera prova attitudinale, ma in un esame che attesti il possesso di precise competenze. Occorrono altresì precisi requisiti per l’insegnamento (diploma accademico di II livello e abilitazione specifica di strumento). Si esprime quindi una valutazione contraria al comma 9 dell’articolo 13 e si invita ad inserire il riferimento all’AFAM all’articolo 12. Si ritiene infine indispensabile specificare il carattere individuale della lezione di strumento, nonché prevedere l’insegnamento distinto di uno strumento principale e di uno strumento complementare, come attualmente avviene nei Conservatori.
§ Sezione coreutica. Analogamente al liceo musicale, occorre prevedere specifiche competenze per i docenti (diploma accademico di II livello) e l’accesso a numero programmato. Si ritiene altresì indispensabile rafforzare le ore di tecnica della danza (che attualmente diminuiscono con l’aumento di difficoltà del programma) e di storia della danza, introducendo inoltre storia della musica. Si suggerisce poi di distinguere la disciplina quinquennale “laboratorio coreutico” in “laboratorio coreutico” al biennio e “laboratorio coreografico” al triennio. Infine, occorre una buona scuola media a indirizzo coreutico, simile a quella ad indirizzo musicale, che garantisca una preparazione aderente ai programmi degli attuali primi tre anni dell’Accademia di danza.
Si segnala infine la necessità di specificare correttamente il numero complessivo di ore riguardanti ciascuna sezione, in quanto quello riportato nell’Allegato E sembrerebbe riferirsi alla somma di ambedue gli indirizzi e non invece al singolo percorso musicale o coreutico.”
***
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 133 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici).
“La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
rileva anzitutto che la carenza di professionalità tecniche adeguate è un elemento di debolezza nella competizione internazionale ed esprime quindi un giudizio complessivamente favorevole sul rafforzamento degli istituti tecnici, ed in particolare sul mantenimento delle sue specificità e caratteristiche professionalizzanti, anche al fine di assicurare un’offerta più adeguata alla domanda delle imprese, che attualmente resta in parte inevasa. In questo senso, giudica positivamente il ripristino dell’istruzione tecnica nel sistema dell’istruzione secondaria superiore, disposta dal decreto-legge n. 7 del 2007.
Rileva altresì che le audizioni condotte dall’Ufficio di Presidenza hanno consentito di registrare un orientamento di fatto favorevole al riordino da parte dei rappresentanti delle famiglie, degli studenti, degli imprenditori, nonché le preoccupazioni, sia pure diversamente motivate, da parte delle associazioni disciplinari dei docenti, inevitabilmente condizionate dalla riduzione complessiva degli orari. La Commissione non ha reputato peraltro di entrare nel dettaglio dei singoli quadri orario che potranno, se del caso, trovare adeguati correttivi nella quota a disposizione dei singoli istituti.
In particolare, la Commissione esprime una valutazione favorevole in ordine a:
a) la riduzione degli indirizzi e delle sperimentazioni, pur invitando il Governo a non disperdere esperienze importanti come Mercurio e Pacle-Erica. Al riguardo, pur concordando con l’introduzione di una cospicua quota di flessibilità, da sommarsi alla quota di autonomia, al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e dell’utenza, si sollecita peraltro il Governo a porre particolare attenzione affinché essa non riproduca l’eccessiva frammentazione degli indirizzi che si intende superare;
b) il riferimento dei titoli in uscita con riguardo al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) in un’ottica di trasferimento, trasparenza e riconoscimento delle qualifiche e delle competenze a livello europeo;
c) il rafforzamento del raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, anche attraverso la diffusione di stage, tirocini, un’effettiva alternanza scuola-lavoro. Giudica infatti necessario ripristinare a livello giovanile la cultura del lavoro, il rispetto delle regole ed il necessario senso del dovere;
d) la riduzione oraria e disciplinare, che consente di ritrovare il giusto equilibrio tra quantità e qualità, fortemente alterato nel tempo per ragioni meramente occupazionali. Ritiene tuttavia possibile recuperare attraverso la quota di flessibilità alcuni di quegli insegnamenti, come le materie giuridico-economiche e la geografia economica nel settore economico, che appaiono forse un po’ troppo compresse;
e) l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese nel quinto anno.
Esprime pertanto un parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. si raccomanda di attivare la riforma dalle classi prime, per assicurare al cambiamento la necessaria gradualità;
2. si invita a riconsiderare, nel contesto del medesimo quadro orario complessivo, la riduzione delle discipline scientifiche e di indirizzo;
3. si ritiene indispensabile rafforzare il peso specifico dei laboratori che, a partire dall’istituto tecnico settore tecnologico, subiscono un sensibile ridimensionamento;
4. si suggerisce di ripristinare, ove possibile, la figura dei lettori in lingua straniera e le connesse ore di pratica delle lingue straniere;
5. si suggerisce di valutare l’opportunità di inserire una opzione forestale nell’indirizzo Agraria ed Agroindustria;
6. si raccomanda di conservare, all’interno del sistema degli indirizzi, il riferimento alla figura del perito aziendale corrispondente in lingue estere (Pacle-Erica), così come fortemente richiesto dal mondo della produzione;
7. si invita a mantenere il corso di dirigente di comunità per l’assistenza e il supporto ai bisogni della persona nell’istruzione tecnica. In alternativa, si auspica che tale corso trovi adeguata valorizzazione nel liceo delle scienze umane;
8. si suggerisce di verificare che i corsi di aggiornamento del personale, sia connessi ai diversi passaggi della riforma che diversamente finalizzati, siano realizzati con serietà e rigore, superando le superficialità e le gravi inefficienze spesso registrate in passato;
9. si raccomanda di prevedere il riposizionamento del personale che sarà definito soprannumerario o non inseribile nei nuovi percorsi formativi;
10. si ritiene indispensabile un forte raccordo con l’istruzione tecnica superiore.”
***
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 134 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali).
“La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sul riordino degli istituti professionali;
considerato che l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica:
al comma 3, stabilisce che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisponga un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;
al comma 4, stabilisce che per l’attuazione del predetto piano, con uno o più regolamenti, siano fra l’altro ridefiniti i curricoli vigenti nei diversi riordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009 e di quello del Consiglio di Stato espresso in data 21 dicembre 2009;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dall’Ufficio di Presidenza;
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole “dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto-legge” con le parole “e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”;
2) all’articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole “diploma di tecnico” con le parole “diploma di istruzione professionale”, allo scopo di evitare confusioni con l’analogo titolo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale regionali, anche al fine di riaffermare l’identità degli istituti professionali all’interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, rispondendo in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale ed europea;
3) si invita ad inserire, all’articolo 6, una norma tale per cui nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nelle Regioni autonome, ove previsto dalla legislazione provinciale e regionale autonoma, per coloro che hanno superato i corsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l’esame di Stato di cui al comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province e regioni autonome realizzano corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d’esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione del proprio Statuto, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;
4) si reputa altresì necessario ammettere all’esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell’apposito corso di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
5) si sollecita l’introduzione, all’articolo 8, di una disposizione volta a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l’offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
6) sempre all’articolo 8, occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell’allegato D), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;
7) si invita a prevedere un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli di apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
8) occorre richiamare l’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell’assetto dei licei;
9) all’articolo 8, comma 4, lettera a), si invita a valutare l’opportunità di chiarire il riferimento all’intervento sulle classi di concorso;
10) si sollecita la previsione di una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale.
Si esprimono inoltre le seguenti osservazioni:
a) si invita a valutare l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8, rispetto all’ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell’orario settimanale delle lezioni;
b) occorre favorire l’utilizzo della quota dell’autonomia ampliando la determinazione degli organici a livello regionale, nell’auspicio di arrivare alle regionalizzazione dell’istruzione professionale per quelle regioni che hanno un sistema avanzato di formazione professionale regionale;
c) si invita a definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell’autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche al fine di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
d) in merito all’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, si giudica necessario prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica, nonché valutare l’opportunità di rivedere la previsione di aumentare il monte orario delle discipline teoriche, a scapito delle ore laboratoriali, inserendo altresì tra le discipline teoriche l’insegnamento della matematica e dell’informatica, di psicologia della comunicazione e lo studio della seconda lingua straniera;
e) si invita a valutare l’opportunità di istituire Poli per il Turismo, ovvero istituti di istruzione superiore che comprendano l’istituto tecnico per il turismo e quello professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera;
f) in ordine agli istituti professionali del settore industria e artigianato, si invita a valutare l’opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche al fine di evitare di compromettere gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste hanno subìto un ridimensionamento del 50 per cento;
g) tenuto conto delle preferenze degli utenti, si ritiene opportuno salvaguardare le competenze proprie dell’albo professionale dei periti agrotecnici, collocandoli nell’area della produzione anziché in quella dei servizi;
h) si rileva l’esigenza di una contestuale riforma degli organi collegiali, in relazione all’istituzione dei dipartimenti e dei consigli tecnico-scientifici;
i) si chiede il ripristino dell’alternanza scuola-lavoro;
j) si sollecita l’introduzione dell’organico funzionale pluriennale a fronte del monte ore annuale flessibile per garantire le aree di indirizzo e la gestione delle supplenze brevi;
k) si segnala l’esigenza di mantenere i seguenti indirizzi: ottico, odontotecnico, grafico pubblicitario, fotografico, disegnatore di moda.”