Comunicato stampa UIl Scuola di Viterbo del 29 febbraio 2012
La UIl Scuola segna un ulteriore traguardo nel cammino da anni intrapreso. La Corte d’Appello di Roma ora riconosce ai precari della scuola il diritto agli scatti di anzianità.
La Uil Scuola di Viterbo, con il segretario prof. “Tonino” Longo raggiunge il traguardo della seconda tappa del contenzioso avviato cinque anni fa sul riconoscimento della progressione economica (scatti legati all’anzianità) anche al personale precario della scuola – una parte del più articolato contenzioso nazionale del precariato della scuola che proprio da Viterbo ha avuto inizio.
Dopo la recente sentenza del II Collegio che ha riconosciuto venti mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento per l’illegittimità dei contratti a termine, ora con sentenza del 22 febbraio 2012 la Corte d’Appello di Roma, III Collegio, in accoglimento di appello proposto sempre dall’avv. Massimo Pistilli per un lavoratore iscritto alla Uil Scuola di Viterbo, ha riconosciuto il diritto alla progressione economica dei precari della scuola al pari del personale di ruolo.
La sentenza conferma il principio già affermato con la prima sentenza d’appello in materia di scatti di anzianità, pronunciata dalla Corte d’appello di Genova nel luglio 2011, sentenza a cui se ne sono succedute nei mesi altre per precari iscritti alla Uil Scuola di Genova sempre assistiti dallo Studio legale Pistilli Reho & Associati, di Viterbo e Roma.
Tiene a precisare il Segretario Tonino Longo: “Questa sentenza dimostra che la strada da noi intrapresa, primi in Italia, per la corretta applicazione del diritto comunitario anche nel settore della Scuola é quella giusta. La domanda che oggi la Corte d’Appello di Roma ha accolto riguarda tutti i precari della scuola, prescindendo dalla legittimità o meno del termine e da ogni forma di risarcimento del danno. I precari della scuola hanno diritto alla progressione di carriera negli anni al pari del personale di ruolo, anche se il loro servizio viene prestato in sostituzione e non su posto vacante. E infatti abbiamo offerto tutela a tutti i lavoratori precari, che oggi possono finalmente confidare quantomeno nel riconoscimento del loro servizio in termini di anzianità ed esperienza. E se poi il termine apposto sul contratto è illegittimo, anche su un congruo risarcimento del danno”.
“Il riconoscimento giudiziale del diritto alla progressione di carriera e agli scatti di anzianità” precisa l’avv. Massimo Pistilli “è fondamentale non soltanto per godere delle differenze stipendiali anche durante il periodo di precariato – il c.d. preruolo – ma soprattutto per poter godere anche dopo l’immissione in ruolo del primo scatto di anzianità dopo tre anni di servizio. Ricordiamo, infatti, che chi entra in ruolo in periodo successivo al settembre 2011 beneficia del primo scatto di anzianità (gradone) soltanto al nono anno di servizio. Una sentenza che riconosce il diritto come lo ha accertato la Corte d’Appello di Roma, a prescindere dal risarcimento del danno, consente anche a chi è entrato in ruolo nel settembre 2011 e a chi entrerà in ruolo in futuro di avere il primo aumento stipendiale al terzo anno di servizio e non al nono; cioè sei anni prima. Il che significa che tutti coloro che entreranno in ruolo nei prossimi anni avranno diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità precedente al 2011”.
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