Tribunale di Catanzaro – Ordinanza del 14.09.22
Si segnala importante ordinanza del Tribunale esec. mobiliari di Catanzaro in tema di esecuzione presso terzi nei confronti dello scisso Ministero Università e Ricerca, per sentenze emesse nei confronti del vecchio MIUR, e della solidarietà passiva conseguente.
La scissione dei Ministeri non incide sul vincolo di solidarietà passiva, poiché il principio per il quale la sostituzione del soggetto tenuto alla prestazione può avere luogo solo con il consenso del soggetto attivo del rapporto, è desumibile dagli artt. 1268, 1272 e 1273 c.c., rispettivamente in tema di delegazione di debito, espromissione e accollo.
Pertanto la a procedura di scissione del Ministero soppresso non è oggetto di una disciplina speciale, ma l’art. 4 del DL n.1/2020, richiama espressamente le disposizioni dettate dal Codice di rito in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.; infatti il rapporto processuale, relativo alla formazione del titolo esecutivo nei confronti del MIUR e del relativo credito, si è esaurito, e la sentenza che ha definito il giudizio è coperta da giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., pertanto è fuori di dubbio che dopo la scissione del MIUR nei due Ministeri , dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, debba applicarsi la generale disciplina contenuta nel codice di rito e nel codice civile, che prevede la solidarietà passiva del dante ed avente causa. L’Ordinanza in allegato accoglie in pieno questa tesi.