Scheda ricorso straordinario

IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CARATTERI GENERALI

Il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica costituisce un rimedio amministrativo di carattere generale, ed è disciplinato dagli artt. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971 e dall’ art. 3 comma 4 della L. 205/2000.

Le caratteristiche fondamentali sono:

  • è consentito solo contro gli atti amministrativi definitivi;
  • è consentito solo per motivi di legittimità (con esclusione dunque di doglianze attinenti al merito dell’atto);
  • può essere proposto per la tutela di interessi legittimi o diritti soggettivi;
  • è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale avanti il giudice amministrativo (TAR); la parte resistente può tuttavia richiedere, con apposita opposizione, che il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale;
  • è volto ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.
PROCEDIMENTO.

Redazione del ricorso.
Il ricorso straordinario va proposto con atto scritto diretto al Capo dello Stato, che deve contenere i seguenti elementi:
o generalità del ricorrente;
o indicazione del provvedimento impugnato;
o motivi di impugnativa;
o richiesta di annullamento;
o sottoscrizione del ricorrente.

Non è necessario il patrocinio di un legale.

Proposizione del ricorso.
La proposizione del ricorso va effettuata nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Entro il suddetto termine il ricorso deve essere:

  • notificato ad almeno uno dei controinteressati; non comporta tuttavia inammissibilità l’omessa a controinteressati non individuati o non facilmente individuabili in base all’atto;
  • presentato quindi all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente; tale presentazione può avvenire direttamente, mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione).

Contraddittorio.
I controinteressati entro 60 giorni dalla notifica possono depositare le loro deduzioni o documenti, ovvero proporre ricorso incidentale; possono infine richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.

Istruttoria e richiesta parere.
Il ricorso straordinario è istruito dal Ministero competente (che redige solitamente apposita relazione), e quindi trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, che viene reso in camera di consiglio. Agli atti istruttori il ricorrente può accedere con apposita istanza, e presentare memorie e documenti.
La trasmissione al Consiglio di Stato per il parere deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il deposito di deduzioni da parte dei controinteressati; trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato, ed in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

Fase cautelare.
A richiesta del ricorrente e in presenza di danni gravi ed irreparabili può essere disposta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con atto motivato del Ministero competente su parere conforme del Consiglio di Stato.

Decisione.
Il ricorso straordinario viene infine deciso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente in base al parere del Consiglio di Stato; qualora il ministro intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l’affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L’amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione alla decisione del ricorso straordinario.