Rivalutazione dei titoli artistici, recupero punteggio decurtato

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, COMPARTO A.F.A.M. – RICORSO AVVERSO LA “SVALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI”, IN TERMINI DI PUNTEGGIO.

SANCITO IL DIRITTO ALLA RICOLLOCAZIONE IN GRADUATORIA CON IL “PUNTEGGIO MAGGIORATO”, PER I 66 PUNTI DEI TITOLI ARTISTICI.

TRIBUNALE DEL LAVORO DI NAPOLI – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

 

Con l’avvento dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e dell’allegata “Tabella Titoli”, acclusa alle graduatorie dei supplenti (G.p.s. biennali), numerosi docenti del comparto A.F.A.M. hanno lamentato una “decurtazione del punteggio per i titoli artistici”.

Agli stessi erano riconosciuti, nelle precedenti graduatorie d’istituto, i 66 punti che, con l’approvazione della nuova tabella, sono stati praticamente dimezzati.

La vertenza, affidata dal musicista al patrocinio dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è stata, dunque, finalizzata all’accertamento del “diritto al riconoscimento del punteggio complessivo di 66 punti per i titoli artistici e professionali, specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63”, convenendosi in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, attraverso mirata domanda al Magistrato del lavoro.

Il legittimo affidamento riposto dal ricorrente – all’attribuzione dei 66 punti – è determinato, secondo l’impostazione dei legali, dalla più favorevole valutazione operata, dai preposti organi ministeriali, con le tabelle accluse alle precedenti graduatorie.

A seguito della causa iscritta “ex art 700 c.p.c.”, con procedura d’urgenza, il Tribunale ordinario di Napoli, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca, ha così delibato (si riportano gli estratti della recentissima ordinanza, ritenuti essenziali):

Preliminarmente…Nel caso di specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto all’attribuzione del punteggio di 66 punti in graduatoria, con la corretta collocazione, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Illegittimo…. il decreto…emesso dalla Direzione Generale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, che aveva attribuito al ricorrente, per i titoli artistici, il punteggio di 30 in luogo di 66, con conseguente sua illegittima collocazione ad una posizione deteriore rispetto a quella spettantegli con l’attribuzione dei 66 punti…che nel triennio 2017/2020 gli ha consentito di ricoprire delle supplenze e che…lo collocherebbe nei primi posti in graduatoria”.

E ancora: “Il pregiudizio subito assume il carattere dell’irreparabilità atteso che… le supplenze costituiscono unica fonte di reddito per il Prof…P.Q.M. accoglie il ricorso…accerta che il prof…ha diritto al riconoscimento del punteggio di 66 per i titoli artistici…condanna l’USR CAMPANIA e ATP NAPOLI ad attribuire al docente… il punteggio di 66 per titoli artistici nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”.

Studio Legale Esposito Santonicola