Il Tribunale di Agrigento sez. Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza n. 222/2020 del 26.02.2020 in materia di diritto scolastico.
Ebbene il Giudice ha ritento che il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una violazione di legge.
Infatti in sentenza si legge che con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” e che a tale conclusione è pervenuta sulla base della riconosciuta non conformità – affermata dal giudice europeo (in particolare nella sentenza della CGUE del 26.11.2014, Mascolo e altri) – delle disposizioni nazionali menzionate alla clausola 5, comma 1 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.