Riforma del reclutamento degli insegnanti (scuola secondaria) e pendenze giudiziarie per il riconoscimento dell’abilitazione in virtu’ del possesso di almeno tre anni di servizio.… Quali benefici potrebbero derivare, dall’eventuale accoglimento giudiziario, ai fini dell’accesso al nuovo reclutamento?

A cura dello studio legale Esposito Santonicola

Gentili lettori, con l’emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79) è stato introdotto, dal legislatore scolastico, un nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’abilitazione all’insegnamento, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si conseguirà a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (almeno 60 CFU/CFA) e del superamento di una prova finale.

Il sistema di formazione e di accesso al ruolo si articolerà:

  1. in un percorso universitario e accademico, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi o accademici, con prova finale;
  2. nel concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui farà seguito un periodo di durata annuale, con valutazione conclusiva.

Ad ogni modo, la partecipazione concorsuale sarà consentita in via diretta a coloro che – fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso – avranno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio, presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni, anche non continuativi (di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre), nei cinque anni precedenti.

I vincitori del concorso, che non avranno ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sottoscriveranno un contratto annuale di supplenza (con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta) e dovranno acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri a loro carico.

 

Conseguita l’abilitazione – previo superamento di un’ulteriore prova – tali docenti saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determinerà la definitiva immissione in ruolo.

Ci si domanda, a questo punto, come potrebbe incidere un eventuale accoglimento giudiziario – che dovesse intanto riconoscere l’abilitazione all’insegnamento “in virtù del possesso dei tre anni di servizio nella scuola secondaria” – su quanto previsto dalla “riforma Bianchi” per l’accesso alle prossime procedure d’immissione in ruolo?

Sul punto, possiamo rappresentare che l’abilitazione all’insegnamento (posto comune), allorché giudizialmente riconosciuta “in virtù del possesso dei tre anni di servizio”, potrebbe rendere più agevole l’immissione in ruolo nei seguenti termini:

Laddove il precario dovesse ritrovarsi abilitato – in virtù del ricorso intrapreso – spenderebbe, detto riconoscimento giudiziario, ai fini del nuovo reclutamento, per rivendicare, previo superamento del concorso, il diretto accesso al periodo di prova funzionale all’immissione in ruolo, di fatto bypassando l’ulteriore step selettivo rappresentato dal percorso accademico abilitante…