Con due sentenze gemelle, n. 31149 e n 31150 del novembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che il personale della scuola che abbia svolto supplenze abbia il diritto a vedersi riconoscere per intero tutto il periodo del pre-ruolo e che in ambito scolastico l’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, laddove prevede per il personale scolastico assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, il riconoscimento di un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al personale scolastico comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE ”, che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario, e pertanto va disapplicato
Dalle due sentenze si evince che, di fatto, le regole finora applicate dal Miur siano illegittime per violazione del principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo. Il lavoro svolto a tempo determinato dev’essere parificato a quello a tempo indeterminato. Ed in effetti, come più di qualcuno ha tenuto a precisare, l’attività prestata dai precari si svolge nello stesso contesto e richiede indubbiamente eguale professionalità rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato. Questa decisione apre le porte agli aumenti non percepiti da tutti quei docenti e personale ata che hanno “subito” la decurtazione di quattro mesi per ogni anno di pre-ruolo successivo rispettivamente al quarto ed al terzo anno.
È evidente, infatti, che la doppia decisione ponga le basi per un nuovo computo degli anni pre-ruolo ma, se è vero che ai fini della ricostruzione di carriera il servizio per-ruolo equivale a quello di ruolo, va tenuto presente che la Corte di Cassazione specifica che “non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dall’art. 489”.
Ciò significa che il ricalcolo della ricostruzione di carriera potrebbe essere addirittura controproducente e che richiede pertanto una valutazione preventiva per evitare di vedersi attribuire una fascia stipendiale peggiore rispetto a quella corrente o raggiungere più tardi lo scatto di anzianità.
Il problema non si pone nel caso di chi abbia lavorato con diversi contratti di anno in anno dall’1 Settembre al 31 agosto per il quali il ricalcolo dovrebbe presentare sempre un saldo piu favorevole.