Il Tribunale di Siena, accogliendo l’interpretazione della Cassazione (n. 16133/2024), ha incaricato la consulente tecnica d’ufficio di rivedere i calcoli relativi all’anzianità professionale della docente ricorrente, includendo l’anno 2013. Questa decisione crea un importante precedente per i docenti in situazioni analoghe, consentendo loro di rivendicare una ricostruzione di carriera che includa gli anni “bloccati”.
A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gentili lettori, nel contesto giudiziario descritto la questione riguarda il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con la corretta ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze stipendiali e contributive.
La causa, patrocinata dallo studio legale Esposito Santonicola, è attualmente pendente presso il Tribunale del Lavoro di Siena, con il Giudice dott. Delio Cammarosano.
Il fulcro del contenzioso riguarda il mancato riconoscimento dell’intero servizio prestato durante il periodo di precariato.
Numerosi docenti, dopo anni di insegnamento con contratti a tempo determinato, non vedono riconosciuta integralmente la loro anzianità di servizio, in particolare con riferimento all’anno 2013.
Durante le ultime udienze, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno discusso della computabilità dell’anno 2013, con particolare riguardo all’anzianità e alla progressione nelle fasce retributive.
Il Giudice del Lavoro ha recepito le argomentazioni avanzate, fondate sui principi interpretativi espressi dalla Corte di Cassazione.
La consulente tecnica d’ufficio è stata quindi incaricata di verificare l’anzianità professionale della docente alla luce della giurisprudenza più recente, includendo l’anno 2013.
Durante l’ultima udienza, è stata nuovamente sottolineata l’importanza dell’ordinanza n. 16133/2024 della Corte di Cassazione, presieduta dalla Giudice Annalisa Di Paolantonio, che ha chiarito come il blocco previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2010, esteso al 2013 con il DPR 122/2013, non interessi la progressione giuridica. Di conseguenza, l’anno 2013 deve essere incluso nel calcolo dell’anzianità di servizio.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo tali principi, ha emesso una recentissima ordinanza, disponendo che la CTU integri la sua indagine, tenendo conto delle interpretazioni della Corte di Cassazione (e della Corte d’Appello di Firenze). Il Tribunale ha dunque fornito nuovi parametri per la ricostruzione della carriera, includendo l’anno 2013.