Cassazione Civile n. 2232 del 30/01/2020
(Avv. Andrea Romano – Cuneo)
Importante novità per chi, docenti ed ATA, non ha mai presentato la domanda di ricostruzione di carriera: con la nota Ordinanza numero 2232 del 30 gennaio 2020, la Corte di Cassazione, ha stabilito che “l’anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire”.
Ne deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità, senza che tale diritto possa essere limitato dal termine prescrizionale di dieci anni previsto dall’art. 2946 Cod. civ.
La pronuncia permette di fare salvi i diritti che maturano in base al calcolo dell’anzianità di servizio, mentre per il riconoscimento di eventuali retribuzioni dovute al dipendente restano fermi i termini quinquennali della prescrizione.
In sostanza, la pronuncia potrebbe ad esempio avere ripercussioni sugli stipendi percepiti, riconoscendo a chi abbia svolto un servizio pre ruolo maggiore di quello riconosciuto con la ricostruzione, un aggiornamento dello stipendio attuale mediante lo scatto di scaglione e la liquidazione delle differenze non percepite fino ai cinque anni precedenti.
Nel caso specifico la Corte ha precisato che già da tempo ha fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l’impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico: l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell’anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente. Essa è insuscettibile dunque di un’autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all’anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l’attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica e così alle differenze retributive per effetto dell’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell’anzianità di servizio di ruolo sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.).
Da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.
Cuneo li 20 Febbraio 2022