dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 21 aprile 2012
La Gilda degli insegnanti di Venezia invita i colleghi iscritti che hanno intenzione di avviare il ricorso sulla trattenuta indebita del 2% ad inviare al Miur l’atto di invito e diffida (basta un’unica raccomandata A/R al Miur) predisposto dall’Ufficio legale della Gilda degli insegnanti per chiedere la restituzione di questo illegittimo prelievo.
Come è noto, sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull’80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38).
La legge n. 122/2010 ha disposto per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive a far data dal 1 gennaio 2011. In particolare l’articolo 12, comma 10 prevede che “…..il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell’articolo 2120 del codice civile, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento…..”, senza quindi alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro.
Ma dopo il cambio di disciplina, l’Inpdap con la circolare n. 17 dell’8.10.2010 ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sull’intera retribuzione.
Il Tar Calabria ha censurato la prassi Inpdap, bloccando il prelievo del 2% e condannando l’amministrazione alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1 gennaio 2011.
La sentenza non è definitiva in quanto gli stessi giudici amministrativi hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che non si è ancora espressa in merito. Intanto invitiamo chi vuole evitare tale illegittimo prelievo forzoso e tutelarsi al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ad inviare al Miur l’atto di invito e diffida (basta un’unica raccomandata A/R al Miur).
Chiediamo poi ai colleghi che hanno intenzione di inviare l’atto di diffida a segnalarci via mail (info@gildavenezia.it) la loro intenzione e a recarsi presso i nostri uffici per chiarire le fasi successive dell’iter.
Allegati
Inpdap, circolare 8 ottobre 2010 n. 17
Sentenza TAR Calabria n. 53 del 18 gennaio 2012
Trattenuta TFS e TFR sulla retribuzione – Atto di invito e diffida
Gilda degli Insegnanti
Federazione Gilda – Unams
di Venezia