Il Giudice del Lavoro di Sondrio conferma – con decreto inaudita altera parte – il diritto all’inserimento con riserva degli insegnanti tecnico pratici che hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Con provvedimento emesso in data odierna inaudita altera parte, il Giudice del Lavoro di Sondrio, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata in via incidentale nel ricorso patrocinato dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano, ritenendo sussistenti sia i “…..presupposti di base del fumus boni iuris dell’accoglimento della domanda di merito e del periculum in mora, sia dello specifico presupposto del cd. pericolo del pericolo ( pericolo che il decorso del tempo occorrente per la mera convocazione della controparte sia di per sè idoneo a pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare ) necessari per l’accoglimento inaudita altera parte della domanda cautelare proposta dalla ricorrente” e condividendo, quanto al fumus boni iuris, “le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’insussistenza in capo all’Amministrazione scolastica del potere negoziale di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato inter partes in mancanza dell’avveramento della specifica clausola risolutiva espressa ivi pattuita (“il presente contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente al contenzioso attualmente in atto” ) giacchè siffatto contenzioso – originato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla Iavazzo – è tuttora pendente, nonché in ordine all’illegittimità della revoca dell’ammissione della ricorrente con riserva nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto motivata sic et simpliciter per la presentazione da parte della ricorrente di un ricorso straordinario al Capo dello Stato anziché al T.A.R., posto che ormai il pregresso dibattito sulla natura del primo è ampiamente risolto in favore della sua natura giurisdizionale…..ed apparendo dunque del tutto irragionevole siffatta differenziazione, tanto più che il ricorso straordinario – è noto – viene deciso sulla base delle determinazioni in proposito, sostanzialmente vincolanti, del Consiglio di Stato…” ha ordinato “ai convenuti, in solido tra loro, di reintegrare la ricorrente senza soluzione di continuità nel posto di lavoro in precedenza da essa occupato, nonché di reinserirla, con la predetta riserva, nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Sondrio…..”.
Il Giudice del Lavoro di Sondrio, quindi, dopo aver confermato la totale equiparazione tra il ricorso straordinario al capo dello stato ed il ricorso al Tar, da un lato ha dichiarato l’illegittimità del disposto depennamento della ricorrente dalla II fascia delle graduatorie di Istituto, dall’altro, ha acclarato che l’Amministrazione scolastica non avrebbe potuto risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato inter partes, non essendosi ancora definito il contenzioso in corso.
Grande soddisfazione per la ricorrente e per i legali per il risultato ottenuto, peraltro, in tempi brevissimi, anche perché rappresenta una delle prime pronunce favorevoli su tale delicata questione.