Nel dibattito riguardante la mobilità della scuola, la questione, relativa al funzionamento dell’algoritmo è tra quelle più rilevanti.
Su tutte, va segnalata la recentissima pronuncia del Tribunale di Taranto – Sentenza n. 2147-2018 del 29 maggio 2018, secondo cui “E’ pertanto evidente – sulla base della documentazione prodotta dall’istante – la illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0017, indicata dall’istante quale prima preferenza, a docente con punteggio inferiore, e tanto in violazione della generale regola c.d. meritocratica che governa la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio, sancito dall’art. 97Cost., di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione”.
Orbene, in alcuni casi, si comincia a notare una certa impostazione, anche difensiva, della Pubblica Amministrazione.
I due ricorsi recentemente gestiti, si è avuto modo di notare come la difesa del MIUR abbia posto l’accento sul punteggio che, in taluni casi, sarebbe errato.
Ora, a parte le problematiche di ordine pratico, anche laddove vi sia un’autotutela, un’autodichia da parte della Pubblica Amministrazione, la cosa sarebbe, sotto un primo aspetto, facilmente difendibile.
Innanzitutto con il conforto dei principi stabiliti dalle massime, come quella sopra citata.
L’aspetto che infatti viene ad evidenza è una violazione di una norma costituzionale: l’articolo 97 Cost. che, come noto, disciplina il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Non si tratta, infatti, di scavalcare un orientamento ormai costante delle Corti di Merito.
Si tratta invece di considerare semplicemente la norma, il suo rango, la sua gerarchia nell’ambito delle fonti del diritto.
Il buon andamento, infatti, non deve andare a discapito del cittadino.
Ragion per cui poco conta che la Pubblica Amministrazione si ravveda, anche perché poi non è detto che il ravvedimento sia migliore dell’errore perpetrato.
Laddove infatti improvvisamente si abbassino punteggi, quale dovrebbe essere, infatti, la sorte di un cittadino? Di un lavoratore?
Non è dato sapere.
Vero è, sotto altro aspetto, invece, che la competenza comunque rimarrebbe del giudice ordinario del lavoro.
Qualora infatti si tratti di correttezza e legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione è sempre del Giudice Ordinario.
Questo lo stabiliscono due sentenze, ormai non più recentissime, ma sempre valide delle Sezioni Unite del 2007 e del 2008.
Laddove poi non fosse sufficiente, va ricordato che anche l’Adunanza Plenaria ha avuto modo, nel 2011, di ribadire che, in caso di graduatorie, la giurisdizione è sempre quella del G.O..
In ogni caso, laddove si consideri anche il nuovo codice del processo amministrativo, non sembra che simili fattispecie siano considerate tutelabili dinnanzi al TAR.
Quindi, laddove lo scopo sia frustrare i ricorsi, non se ne capiscono, alla luce di queste sintetiche considerazioni, appieno le ragioni.
Poi vero è che le Corti hanno i loro indirizzi, ma se si aumentano i motivi di controversia forse sarebbe il caso di fermarsi a riflettere su alcuni dati.
Da varie letture, fatte nella rete, si è appreso che solo quest’anno il MIUR vanta il non invidiabile primato dei ricorsi contro la pubblica amministrazione: circa settemila.
Un numero impressionante, certamente.
Quello che però più impressiona, secondo me, è che non si considerano talora i risvolti pratici: non solo ci sono aspetti relativi alla mobilità, ma anche al riconoscimento di titoli e di punteggi che, se presi tutti insieme, danno vita ad un calderone micidiale.
Non solo infatti si assommano aspetti di diritto sostanziale, ma anche processuale, e questo, non può andare a discapito di nessuno, anche della stessa PA.
Non credo infatti sia positivo non sapere chi sono i docenti di una scuola, di un ambito, anche a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico.
Quale pubblico servizio verrebbe offerto?
Non so dire.
Certo è che una riforma, in settori così delicati, ben avrebbe meritato, anche alla luce delle contingenze che l’hanno spinta, sostenuta e posta in vita, una maggiore attenzione.
Avv. Michele Vissani