TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE (SICILIA).
ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO CAUTELARE-RICORSO URGENTE, PATROCINATO DAGLI AVV.TI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.
Con ricorso al Giudice del lavoro “nelle forme urgenti- ex art. 700 codice procedura civile”-depositato ad Ottobre 2019, l’interessato ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale siciliano e l’Ambito Territoriale Provinciale, per il riconoscimento del valore abilitante di A.F.A.M., congiunto al possesso dei 24 Crediti Formativi (C.F.A) .
Il “motivo d’urgenza” è stato individuato, dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, patrocinatori della causa, attraverso l’analisi del Decreto Ministeriale 666/2019, laddove ha previsto che “nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto I, II e III fascia, concernenti la scuola secondaria (I e II grado), i docenti, con titolo abilitante maturato entro il 01° ottobre di ciascun anno, possono domandare la collocazione nella II fascia G.I., posizionandosi in ”elenco aggiuntivo”, relativo alla rispettiva finestra d’inserimento”.
Ed ancora, il Decreto Dipartimentale n. 1458 del 09.10.2019, in relazione al citato inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di Istituto II fascia, ha previsto che la relativa domanda, per l’A.S. 2019/20, doveva essere presentata, entro il termine del 18.10.2019, ad un’istituzione scolastica della provincia prescelta.
Ebbene, l’imminente scadenza dei termini per accedere agli elenchi aggiuntivi ha giustificato, a tutela degli assistiti dello studio Esposito/Santonicola, la richiesta del provvedimento cautelare, al fine di consentire un inserimento tempestivo nelle “superiori graduatorie”.
Investito della questione, il Magistrato del Lavoro di Termini Imerese, dott.ssa Teresa Ciccarello, territorialmente competente, ha stabilito (Estratto essenziale PRONUNCIA GIUDIZIARIA):
“Va osservato come il ricorso sia fondato e meriti accoglimento. Ed invero, deve, anzitutto, ricordarsi come, ai fini della concessione dei provvedimenti d’urgenza più idonei ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della decisione di merito, sia necessario verificare la ricorrenza del fumus boni iuris, ossia della probabile esistenza del diritto fatto valere e del periculum in mora, cioè della sussistenza di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.
Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti anzidetti.
Ed invero, sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come, a mente dell’art. 1 comma 110 della L. n. 107/15, a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il legislatore delegato ha poi statuito, all’art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145, che: “1. Costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) (posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado) il possesso congiunto di: a) laurea Magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative, si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l’insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all’abilitazione.
Sulla scorta di tale ragionamento… deve evidenziarsi come l’omesso inserimento, quale titolo di accesso alla seconda fascia delle graduatorie (elenchi aggiuntivi), del possesso dei 24 crediti, unitamente ad una laurea o un diploma ad esso equiparato, appaia irragionevole e debba, dunque, ritenersi sufficiente ai fini dell’inserimento nella seconda fascia della graduatoria.
Ciò posto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia conseguito il diploma di trombone, vecchio ordinamento, presso il Conservatorio di Musica…………, idoneo all’insegnamento sulle classi di concorso A029 – A030 – AR55 – AR56 –AL55 –AL56 ed abbia conseguito i 24 CFA, nell’a.s. 2017/2018, presso il Conservatorio di musica con sede a…., con la conseguenza che deve ritenersi integrato il fumus boni iuris.
Ad analoghe conclusioni, deve pervenirsi con riguardo al periculum in mora.
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora, in quanto l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di seconda fascia priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l’a.s. 2019/2020 ed il ricorso alla tutela, ex art. 700 c.p.c., si rivela necessario in considerazione del fatto che il giudizio di merito vanificherebbe la possibilità di essere inserito nella graduatoria, con conseguente pregiudizio anche per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente.